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Prospetto riassuntivo delle procedure concernenti le violazioni al codice stradale ed i possibili ricorsi.


 
Corte di Cassazione
Sezione II Civile

Sentenza n. 14566 - 21 Giugno 2007

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 3.10.2005, il Comune di Corigliano Calabro ricorre per cassazione avverso la sentenza del giudice di pace di Corigliano Calabro del 31.5.2005, che, in accoglimento del ricorso avanzato da C.C., aveva annullato (a sanzione amministrativa a questi irrogata per violazione dell'art. 142 C.d.S., comma 8, (per avere superato il limite di velocità prescritto), accertata mediante autovelox, ritenendo il verbale di contestazione illegittimo per omessa contestazione immediata dell'infrazione, per omessa segnalazione dell'apparecchiatura di rilevamento automatica della velocità, per illegittimità del decreto prefettizio che autorizzava, nel tratto di strada interessato, l'uso della predetta apparecchiatura e per recare quest'ultima una omologazione non correlata alle attuali disposizioni di legge e per non essere stata la stessa sottoposta a verifica e taratura.

L'intimata non si è costituita.

Attivata procedura ex art. 375 cod. proc. civ., gli atti sono stati trasmessi al Procuratore Generale, che ha concluso per la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Il primo motivo di ricorso denunzia "Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto: Violazione degli artt. 200 e 201 C.d.S. (in particolare comma 1 bis, lett. e) e degli artt. 384 e 385 reg. esec. C.d.S.. In subordine: Violazione degli artt. 200 e 201 C.d.S. (in particolare comma 1 bis, lett. f). Violazione del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4. Violazione e falsa applicazione della L. 20 marzo 1865, art. 5, all. E, e dei principi di diritto in tema di disapplicazione. Violazione del Decreto de Prefetto di Cosenza 8.9.2003, n. 46. Violazione del diritto di difesa e delle norme processuali a tutela del predetto diritto costituzionale. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia".

Sostiene parte ricorrente che il giudice di pace ha errato nel ritenere:

a) necessaria, nel caso di specie, la contestazione immediata della violazione atteso che, ai sensi dell'art. 200 C.d.S., essa è obbligatoria soltanto ove è possibile e che, comunque, il successivo art. 201, comma 1 bis espressamente esonera da tale adempimento il caso in cui la violazione limiti di velocità venga accertata mediante apparecchi di rilevamento gestiti e nella disponibilità degli organi di polizia che consentono la determinazione dell'illecito soltanto in un momento successivo;

b) dovuta la preventiva informazione sul posizionamento, nel tratto stradale, della relativa apparecchiatura, essendo tale condizione richiesta soltanto per gli accertamenti effettuati con i dispositivi di cui al D.L. n. 121 del 2002, art. 4;

c) illegittimo e quindi disapplicabile il decreto prefettizio che autorizzava l'uso della predetta apparecchiatura, fornendo sul punto motivazione arbitraria e contraddittoria;

d) mancante la preventiva informazione, pur ammettendo, con motivazione contraddittoria ed illogica, che essa era presente.

Il secondo motivo di ricorso denunzia "Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto: Violazione degli artt. 142 e 201 C.d.S. (in particolare comma 1 bis, lett. e) dell'art. 345 reg. esec. C.d.S.. In subordine: Violazione degli artt. 200 e 201 C.d.S. (in particolare comma 1 bis, lett. f). Violazione del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4. Violazione D.M. LL.PP. n. 2961 del 27 novembre 1989 e D.M. LL.PP. n. 3480 del 19 settembre 1996. Violazione del D.M. LL.PP. 29 ottobre 1997. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia"'.

Parte ricorrente censura la sentenza impugnata per avere escluso valore probatorio agli accertamenti compiuti con l'apparecchiatura Velomatic 512 in concreto utilizzata, pur in presenza della sua omologazione, reputando quest'ultima inefficace in quanto precedente alle innovazioni legislative in materia e perché non sottoposta a taratura e verifica, reputando priva di effetti quella eseguita.

Due motivi, che possono esaminarsi congiuntamente in ragione della loro connessione obiettiva, sono fondati.

In relazione all'obbligo di contestazione immediata della violazione, previsto in generale dall'art. 200 C.d.S., comma 1, va osservato che, nella fattispecie, non è in discussione la circostanza che l'infrazione sia stata accertata mediante autovelox, il quale consente la determinazione dell'illecito in tempo successivo, e che tale apparecchiatura era gestita direttamente ed era nella disponibilità degli organi di polizia. Tanto precisato, la pronuncia gravata è palesemente incorsa nel vizio lamentato di violazione di legge, in quanto non ha considerato che l'art. 201 C.d.S., comma 1 bis esonera espressamente datale adempimento nei casi in cui la violazione venga accertata, sussistendo le altre condizioni, mediante apparecchi automatici di rilevamento, con l'effetto di rendere pienamente legittima la contestazione differita (ex multis: Cass. nn. 1752, 9924, 10253 e 24355 del 2006). Fondate appaiono altresí le altre censure.

Le affermazioni del giudice di pace in merito alla mancanza della preventiva segnalazione dell'apposizione, nel tratto di strada interessato, della relativa apparecchiatura di rilevamento automatico e circa l'illegittimità della sua utilizzazione per essere, a sua volta, illegittimo il decreto del Prefetto che ne consentiva l'uso, appaiono infatti errate, atteso che tali adempimenti sono richiesti esclusivamente per i dispositivi previsti dal D.L. n. 121 del 2002, art. 4 menzionati nella lett. f) dell'art. 201, comma 1 bis per il cui uso la Legge non richiede le specifiche condizioni previste dalla precedente lett. e), le quali, come si è detto, non essendo mai state poste in discussione, devono ritenersi sussistenti nella fattispecie.

Del tutto erroneo, nonchè contraddicono, è poi il rilievo secondo cui la omologazione della apparecchiatura sarebbe inefficace in quanto anteriore alla disciplina legislativa che consente la contestazione differita. L'osservazione è priva di pregio e di rilevanza, non essendo stato allegato che le nuove disposizioni abbiano modificato anche i presupposti tecnici richiesti per il provvedimento di omologazione. In ogni caso, si rileva che l'omologazione si riferisce al tipo e non alla singola apparecchiatura utilizzata (Cass. n. 5889 dei 2004).

Infondata è, infine, l'argomentazione circa l'inaffidabilità del dispositivo utilizzato per mancanza di taratura e di revisione, dal momento che nessuno disposizione normativa impone la taratura periodica o prima dell'uso delle apparecchiature di rilevazione automatica della velocità. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte ha anzi affermato che, una volta riscontrata l'omologazione, l'efficacia probatoria dell'apparecchiatura opera fino a quando venga accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, istallazione o funzionamento del dispositivo (Cass. n. 10212 del 2005).

Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata; sussistendone le condizioni. a causa è decisa nel merito e l'opposizione rigettata.

Le spese di giudizio, limitate al grado di legittimità, essendosi l'Amministrazione opposta difesa in primo grado tramite proprio funzionario, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione proposta da C.C., che condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 500,00 di cui Euro 400,00 per onorari, oltre accessori.


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