CASSAZIONE CIVILE
Sezione II
sentenza n. 22088 del 22 Ottobre 2007
Con distinti ricorsi Sebastiano F. proponeva al Tribunale di Milano opposizione avverso cartelle esattoriali relative ad infrazioni del codice della strada.
Riuniti i giudizi, con sentenza depositata l'8 gennaio 2003 il Tribunale accoglieva in parte il ricorso relativamente al procedimento n . 11011/97 R.G., condannando il ricorrente alla residua somma di Euro 2.707,06 ancora dovuta relativamente alle cartelle esattoriali oggetto del ricorso di cui al procedimento n . R.G. 11010/97.
Il primo giudice riteneva innanzitutto che non sussistevano, a stregua della giurisprudenza della Suprema Corte, i presupposti per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 3 d.lgs. n . 39 del 1993, in riferimento all'art. 76 Cost., e dell'art. 2, lett. m), della l. n. 421 del 1992 sollevata dall'opponente, che aveva eccepito la invalidita' della notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni, perche' privi della sottoscrizione dell'agente accertatore o dell'organo competente che ne attesti quanto meno la conformita' all'originale.
Veniva, quindi, disattesa l'eccezione di decadenza, proposta ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n. 602 del 1973, perche' applicabile esclusivamente ai crediti di natura tributaria e non suscettibile di interpretazione estensiva.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il F. sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso il Comune di Milano.
All'udienza di discussione il ricorrente ha chiesto: a) la riunione del presente procedimento con quelli n . 341/04 e n . 16071/03 relativi ai ricorsi pendenti presso la Corte fra le stesse parti ed aventi il medesimo oggetto; b) la rimessione della decisione al Primo Presidente per l'assegnazione alle Sezioni Unite, deducendo l'esistenza nella giurisprudenza di legittimita' di un contrasto in ordine ai requisiti della copia del verbale di accertamento della contravvenzione al codice della strada notificato al trasgressore con moduli prestampati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione sollevata dal Comune di Milano, che ha dedotto l'inammissibilita' dell'opposizione a cartella esattoriale proposta, ai sensi dell'art. 22 della l. n. 689 del 1981, per fare valere vizi concernenti i verbali di accertamento regolarmente notificati.
Il giudicante, nel respingere l'eccezione di incostituzionalita' sollevata dal ricorrente facendo riferimento alla giurisprudenza della Suprema Corte , ha evidentemente esaminato ed escluso nel merito i motivi dedotti con il ricorso relativamente alla invalidita' dei verbali di accertamento notificati, cosi' implicitamente ritenendo ammissibile l'opposizione a cartella esattoriale proposta ai sensi dell'art. 22 della l. n. 689 del 1981: per impedire il passaggio in giudicato di tale sfavorevole statuizione, il Comune avrebbe dovuto proporre ricorso incidentale.
Deve disattendersi la richiesta di riunione formulata dal ricorrente, atteso che i ricorsi in questione sono stati proposti avverso sentenze diverse aventi ad oggetto opposizioni a distinte cartelle esattoriali.
La richiesta di rimessione della causa al Primo Presidente sara' esaminata infra in occasione dell'esame dei motivi del ricorso.
Con il primo motivo il ricorrente, deducendo difetto assoluto di motivazione nonche' violazione e falsa applicazione degli artt. 385, commi 3 e 4, 383, comma 4, reg. esec. c.d.s. nonche' 200, commi 2 e 3, c.d.s., censura la sentenza impugnata innanzitutto, perche' la stessa non si era pronunciata in ordine alla dedotta nullita' dei verbali di accertamento delle violazioni notificati in copia priva della sottoscrizione autografa del verbalizzante. Quindi, dopo avere compiuto un'interpretazione sistematica della richiamata normativa, alla luce anche delle norme di cui agli artt. 2699 e 2700 c.c., 137 c.p.c., 14, comma quarto, della l. n. 689 del 1981, deduce l'inesistenza o la nullita' radicale della contestazione non immediata notificata mediante spedizione di copie informi di verbali di accertamento attraverso moduli prestampati, privi della firma autografa dell'organo accertatore o di equivalente certificato di conformita' al verbale originale da parte dell'organo competente, avendo piuttosto il legislatore del codice della strada previsto, a garanzia del cittadino e della legittimita' del procedimento, la firma autografa anche sul modulo prestampato da notificare. Pertanto, essendo le notifiche in oggetto irrimediabilmente viziate, le sanzioni irrogate non erano esigibili. D'altra parte, il meccanismo sostitutivo della firma autografa di cui alla citata normativa e' inapplicabile per incompatibilita' strutturale e fisiologica dello strumento informatico con i provvedimenti amministrativi, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 241 del 1990, i provvedimenti amministrativi devono essere motivati ed involgono valutazioni e motivazioni differenziate in relazione alla particolarita' delle singole fattispecie, sicche', come affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte , gli atti amministrativi sanzionatori non sono suscettibili di informatizzazione automatica.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 2, d.lgs. n . 39 del 1993 sollevata in riferimento all'art. 76 Cost. per difetto di delega, atteso che l'art. 2, lett. m), della l. n. 421 del 1992 non conteneva principi e criteri direttivi riferibili alla informatizzazione dei provvedimenti amministrativi in generale che, dovendo essere esplicitamente motivati in relazione al singolo caso concreto, non sono suscettibili di automatica elaborazione informatica: la delega conferita al Governo aveva un oggetto limitato, essendo riferibile ai soli atti amministrativi suscettibili di una completa ed automatica elaborazione informatica (come, ad es., un certificato di nascita o di morte.).
I motivi, essendo strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente.
In primo luogo, come si e' gia' rilevato, il giudice, nell'escludere la rilevanza dell'eccezione di incostituzionalita' sollevata dall'opponente, ha esaminato la questione relativa alla nullita' dei verbali di accertamento, ritenendo implicitamente validi i verbali nonostante la mancanza di sottoscrizione autografa a stregua delle particolari disposizioni dettate dal codice della strada.
Al riguardo va respinta la richiesta di trasmissione degli atti al Primo Presidente, tenuto conto che l'indirizzo giurisprudenziale richiamato dal ricorrente deve ritenersi ormai abbandonato dalla Suprema Corte . In particolare, secondo l'orientamento anche di recente ribadito e condiviso dal Collegio, in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, e per il caso di contestazione non immediata della infrazione, l'art. 385 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n . 495 - regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - prevede al terzo comma che, in tale caso, il verbale redatto dall'organo accertatore rimane agli atti dell'ufficio o comando, mentre ai soggetti ai quali devono essere notificati gli estremi viene inviato uno degli originali o copia autenticata a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando, e che, allorquando il verbale sia stato redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, esso viene notificato con il modulo prestampato recante la intestazione dell'ufficio o comando predetti; pertanto, il modulo prestampato notificato al trasgressore, pur recando unicamente l'intestazione dell'ufficio o comando cui appartiene il verbalizzante, e' parificato per legge in tutto e per tutto al secondo originale o alla copia autenticata del verbale ed e', al pari di questi, assistito da fede privilegiata, con la conseguenza che le sue risultanze possono essere contestate solo mediante la proposizione della querela di falso (Cass. 20117/2006; 1226/05 ed altre). D'altra parte, i dati estrinsecati nello stesso contesto del documento consentono di accertare, "aliunde", la sicura attribuibilita' dell'atto a chi deve esserne l'autore secondo le norme positive. In realta', la funzione del verbale notificato al contravventore ha la funzione di portare a conoscenza del medesimo gli estremi della violazione: la validita' della contestazione, quale che sia la forma usata, e' condizionata unicamente dalla sua idoneita' a garantire l'esercizio di detto diritto, al quale e' preordinata, e solo la accertata inidoneita' puo' essere causa di nullita' del verbale e della successiva ordinanza-ingiunzione (Cass. 21007/2004).
La specifica disciplina dettata in materia di notificazione del verbale di accertamento delle contravvenzioni al codice del strada rende del tutto irrilevanti le deduzioni formulate con riferimento alla l. n. 241 del 1990, mentre e' evidentemente ininfluente la questione di illegittimità costituzionale sollevata.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese processuali della presente fase vanno poste a carico del soccombente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 750,00 di cui Euro 100,00 per esborsi ed Euro 650,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.
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