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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II CIVILE

Sentenza 29 maggio – 12 novembre 2007, n. 23506

La s.r.l. X. proponeva ai Giudice di Pace di Avellino opposizione avverso il verbale con cui in data 2-12-2002 le era stata contestata la violazione dell'art. 23 commi quarto e undici del codice della strada, denunciando la nullità del verbale di accertamento fra l'altro per carenza degli elementi di cui all'art. 16 della legge n. 689 del 1981.

Con sentenza dep. il 17 luglio 2003 il Giudice di Pace accoglieva il ricorso.

Secondo il primo giudice la contestazione dell'infrazione, determinando la decorrenza del termine per il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria, deve consentire l'esercizio del diritto di oblazione, sicché il verbale deve contenere tutti gli elementi che consentono di pervenire all'entità della sanzione, non essendo sufficiente, come nel caso del verbale impugnato, l'indicazione della sanzione edittale.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il Comune di Avellino sulla base di un unico motivo illustrato da memoria.

Non ha svolto attività difensiva l'intimato.

Motivi della decisione

Con l'unico articolato motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 202 del codice della strada e 16 della legge n. 689 del 1981 nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, deduce che erroneamente era stato annullato il verbale che conteneva l'indicazione del minimo edittale della sanzione pecuniaria, atteso che, ai sensi dell'art. 202 comma 1 codice della strada, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.

Il motivo è infondato.

L'art. 200 del codice della strada, nel disciplinare le prescrizioni che il verbale di accertamento dell'infrazione deve contenere, rinvia al contenuto del modello descritto dall'art. 383 del regolamento di esecuzione.

L'art. 383 secondo comma del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada) stabilisce che, nell'ipotesi in cui è ammesso il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, l'accertatore deve fornire al trasgressore ragguagli circa le modalità di pagamento, precisando l'ammontare della somma da pagare, i termini del pagamento, l'ufficio o comando presso il quale questo può essere effettuato ecc..

Il verbale deve quindi contenere una serie di indicazioni necessarie per consentire al trasgressore il pagamento in misura ridotta della sanzione, non essendo evidentemente al riguardo sufficiente, come correttamente ritenuto dal giudice di pace, l'indicazione del minimo della sanzione edittale.

Il ricorrente, che si è limitato a dedurre la legittimità del verbale in cui era stata indicata il minimo della sanzione pecuniaria, avrebbe dovuto non soltanto allegare che il verbale conteneva le indicazioni prescritte di cui si è detto ma anche, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, trascrivere il verbale elevato all'opponente, in modo da consentire al giudice di legittimità, che non può esaminare gli atti del processo, la verifica della presenza dei requisiti di legge. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Non va adottata alcuna statuizione in ordine al regolamento delle spese processuali, non avendo l'intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.


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