Corte di Cassazione Civile sez.II 10/1/2008 n. 376
(omissis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Ministero dell'interno e l'Ufficio Territoriale del Governo di Benevento impugnano, ex art. 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, la sentenza 27 giugno 2005 con la quale il giudice di pace di quella città ha accolto l'opposizione proposta da (…) avverso il verbale n. ATX () redatto nei suoi confronti dalla polizia stradale l'11 aprile 2004 per contestarle l'infrazione all'art. 142 c.s. (eccesso di velocità).
L'intimata non svolge attività difensiva.
Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il procuratore generale invia requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude con richiesta d'accoglimento del ricorso per sua manifesta fondatezza.
Al riguardo le considerazioni svolte dal procuratore generale e la conclusione cui è pervenuto sono senza dubbio da condividere.
Il giudice a quo ha ritenuto che il verbale di contestazione fosse da annullare in quanto gli agenti non avevano proceduto, senza giustificata motivazione, alla contestazione immediata ed in quanto dell'apparecchiatura elettronica utilizzata per il rilevamento dell'infrazione non era stata indicata a verbale l'intervenuta verifica.
Siffatta decisione è censurata dal ricorrente con un unico complesso motivo di ricorso - nel quale si denunziano violazioni degli artt. 142 C.S., 384 lett. e Reg. esec. C.S., 4 D.L. n. 121/02 nonché vizi di motivazione - che merita accog1imento alla luce della giurisprudenza di legittimità formatasi sull'argomento e dalla quale questo collegio non ha ragione di discostarsi.
Sul primo argomento dell'impugnata sentenza.
Con la normativa introdotta nel 2002 (D.L.vo n. 9, D.L.n. 121, L. n. 168) il legislatore ha inteso regolare ex novo, onde colmare le lacune ordinamentali che avevano determinato difformi modalità attuative e dubbi di costituzionalità, la materia del rilevamento delle violazioni mediante apparecchiature elettroniche in determinate situazioni.
A tal fine, giusta quanto è desumibile dall'inequivoco tenore letterale dell'art. 4 del D.L. 20 giugno 2002 n. 121, come modificato dalla legge di conversione 1 agosto 2002 n. 168, si è stabilito che:
a) i dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 C.S. (limiti di velocità e sorpasso) possono essere utilizzati od installati sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'art. 2, comma 2, lettere A e B, del C.S.;
b) gli stessi dispositivi possono essere utilizzati od installati sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento di cui alla medesima norma, lettere C e D, ovvero su singoli tratti di esse, ove specificamente individuati, con apposito decreto prefettizio, in ragione del tasso d'incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati;
c) dell'utilizzazione od installazione dei detti dispositivi deve essere data informazione agli automobilisti;
d) la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi idonei ad accertare il fatto costituente illecito ed i dati d'immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione;
e) l'utilizzazione di dispositivi che consentano il rilevamento automatico della violazione senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti è subordinata all'approvazione od omologazione dei dispositivi stessi ai sensi dell'art. 45 C.s.;
f) in caso d'utilizzazione dei dispositivi in questione secondo quanto stabilito nei precedenti punti, non sussiste l'obbligo di contestazione immediata di cui all'art. 200 c.s.
Ne deriva che:
1) il disposto del primo comma integrato con quello del secondo comma della norma in esame - che indica, per le strade extraurbane secondarie e per le strade urbane di scorrimento, i criteri d'individuazione delle situazioni nelle quali il fermo del veicolo, al fine della contestazione immediata, può costituire motivo d'intralcio per la circolazione o di pericolo per le persone, situazioni ritenute sussistenti a priori per le autostrade e per le strade extraurbane principali - evidenzia come il legislatore abbia inteso regolare l'utilizzazione dei dispositivi de quibus, tra l'altro, anche in funzione del quarto comma, con il quale si esclude tout court l'obbligo della contestazione immediata;
2) la norma non pone, pertanto, un'esclusione generalizzata dell'utilizzazione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori delle strade prese in considerazione, ma lascia, per contro, in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione ma con l'obbligo della contestazione immediata, salve le eccezioni espressamente previste dall'art. 201, comma l bis, c.s.
Nella specie, incontestatamente ricorrendo la prima delle dette ipotesi, erroneamente il giudice a quo ha ritenuto doversi egualmente procedere alla contestazione immediata ed, in difetto di essa, essere illegittima la irrogazione della sanzione.
Solo ad abundantiam è, comunque, da rilevare come, giusta la prevalente giurisprudenza di questa Corte, la indicazione, nel verbale di contestazione notificato, d'una delle ragioni tra quelle indicate dall'art. 384 del Regolamento d'esecuzione c.s., che rendono ammissibile la contestazione differita dell'infrazione, non è una mera motivazione di stile ma il richiamo d'una specifica disposizione normativa che rende ipso facto legittimo il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine d'apprezzamento, in sede giudiziaria, circa la possibilità concreta di contestazione immediata della violazione, dovendo escludersi che il sindacato del giudice dell'opposizione possa riguardare le scelte organizzative dell'amministrazione; pertanto, in riferimento al caso d'infrazione del limite di velocità accertato a mezzo d'apparecchiature elettroniche, qualora nel verbale sia dato atto dell'impossibilità di fermare l'autoveicolo in tempo utile nei modi regolamentari ex art. 384, lett. e), di detto Regolamento, il giudice dell'opposizione non può escludere detta impossibilità con il rilievo dell'astratta possibilità d'una predisposizione del servizio con modalità in grado di permettere in qualche modo la contestazione immediata (Cass. 17 marzo 2005 n. 5861, 8 agosto 2003 n. 11971, 15 novembre 2001 n. 14313); del pari, il richiamo, nel verbale, del decreto prefettizio ex art. 4 D.L. 121/01 e succ. mod. è sufficiente a legittimare l'omissione della contestazione immediata e su tale circostanza non è data al giudice dell’opposizione facoltà alcuna di difforme valutazione.
Sul secondo argomento dell'impugnata sentenza.
L'art. 142, comma 6, C.S. dispone che «per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal Regolamento».
L'art. 345 del Regolamento di esecuzione, sotto la rubrica «Apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità», a sua volta, dispone, al primo comma, che «Le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accettabile, tutelando la riservatezza dell'utente»; al secondo comma, che «le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici»; al quarto comma, che «per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, le apparecchiature di cui al comma l devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del codice e devono essere nella disponibilità degli stessi».
Dunque, per il C.S. e per il relativo Regolamento, le apparecchiature elettroniche di controllo della velocità, devono essere omologate od approvate, devono consentire di fissare la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accettabile e possono essere utilizzate esclusivamente dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 C.S, (comma 1: «L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta: a) in via principale alla specialità Polizia stradale della Polizia di Stato; b) alla Polizia di Stato; c) all'Arma dei carabinieri; d) al Corpo della guardia di finanza; d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza; e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza; f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale; f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto»), la cui presenza, tuttavia, negli indicati casi non è prescritta.
Alle esaminate disposizioni di carattere generale si è successivamente aggiunta - ma non sostituita, in ragione della specificità delle ipotesi previste e regolate -la norma speciale posta dall'art. 4 del D.L. 20 giugno 2002 n. 168, come convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002 n. 168, con la quale il legislatore, dopo aver disposto, al primo comma, che sulle particolari strade indicatevi possano essere utilizzati od installati dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico - finalizzati al rilevamento a distanza delle infrazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 c.s., prescrive, al terzo comma, che, in tal caso, la violazione debba essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che - consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo nonché i dati d'immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione, specificando, altresì, che gli apparecchi di rilevamento automatico della violazione debbono essere approvati od omologati ai sensi dell'art. 45 c.s. ove utilizzati senza la presenza od il diretto intervento degli agenti preposti.
Un'interpretazione letterale e razionale della norma in esame, con particolare riferimento ai due periodi dei quali si compone il terzo comma, evidenzia come la previsione d'apparecchiature capaci di documentare mediante fotografia o simili le modalità della violazione e l'identificazione del veicolo attenga alle ipotesi nelle quali l'accertamento abbia luogo in un momento successivo, id est in base alla lettura della documentazione stessa (previa stampa di quanto registrato su pellicola o memory disk o altro supporto), essendo mancata la presenza degli agenti al momento della violazione; diversamente, nelle ipotesi in cui la violazione si verifichi su strade diverse da quelle considerate, con apparecchiature non predisposte per la memorizzazione fotografica dell'infrazione e, comunque, alla presenza degli agenti, rimane valida l'applicazione della normativa generale, per la quale, come si è visto, questi ultimi possono rilevare mediante lo strumento il dato tecnico della violazione e contestualmente procedere di persona all'identificazione del veicolo.
Al qual riguardo, è noto che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (e pluribus, nel tempo, S.D. 25 novembre 1990, n. 12545; 5 dicembre 1995, n. 12846; 22 marzo 1995, n. 3316; 5 febbraio 1999, n. 1006; 8 marzo 2001, n. 3350; 3 dicembre 2002, n. 17106), nel giudizio d'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa, il verbale d'accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti in esso attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza, descritti senza margini d'apprezzamento, nonché della sua provenienza dal pubblico ufficiale medesimo, stante l'efficacia probatoria privilegiata attribuita all'atto pubblico dall'art. 2700 c.c. in ragione della cui ratio debbono, per converso, ritenersi prive di efficacia probatoria le valutazioni soggettive del verbalizzante.
Ne consegue che l'accertamento delle violazioni alle norme sulla velocità deve ritenersi provato sulla base della verbalizzazione dei rilievi tratti dalle apparecchiature previste dal detto art. 142 c.s. e delle constatazioni personali degli agenti - constatazioni che, attenendo a dati obiettivi quali la lettura del display dello strumento e la rilevazione del numero della targa, non costituiscono «percezioni sensoriali» implicanti margini d'apprezzamento individuali - facendo infatti prova il verbale fino a querela di falso dell'effettuazione di tali rilievi e constatazioni, mentre le risultanze di essi valgono invece fino a prova contraria, che può essere data dall’opponente in base alla dimostrazione del difetto di funzionamento dei dispositivi, anche occasionale in relazione alle condizioni della strada e del traffico al momento della rilevazione, da fornirsi in base a concrete circostanze di fatto (Cass. 5 luglio 2006 n. 15324, 29 marzo 2006 n. 7126, 10 gennaio 2005 n. 287, 20 aprile 2005 n. 8232, 24 marzo 2004 n. 5873, 12 luglio 2001 n. 9441, 25 maggio 2001 n.7106).
In tema di rilevazione dell'inosservanza dei limiti di velocità dei veicoli a mezzo di apparecchiature elettroniche, si è, infine, rilevato che né il codice della strada (art. 142, comma sesto), né il relativo Regolamento di esecuzione (art. 345 D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) prevedono che il verbale di accertamento dell'infrazione debba contenere, a pena di nullità, l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso, giacché, al contrario, l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità dei veicoli perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all'idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell'attrezzatura a pregiudicarne l'efficacia ex art. 142 c.s. (Cass. 5 luglio 2006 n. 15324, 16 maggio 2005 n. 10212, 20 aprile 2005 n. 8233; 10 gennaio 2005 n. 287, 22 giugno 2001 n. 8515, 5 giugno 1999 n. 5542).
Nella specie, non risulta che l'opponente avesse dedotto un cattivo funzionamento dell'apparecchio utilizzato nella circostanza e fornito prova degli elementi dai quali desumerlo, onde doveva essere tratta la conclusione che le risultanze dell'accertamento compiuto con l'apparecchiatura elettronica non erano state vinte da prova contraria.
In difetto della quale - che, giova ribadire, incombe all'opponente dedurre e fornire - devesi concludere che l'accertamento dell'infrazione è valido e legittimo, dacché, da un lato, l'apparecchiatura Telelaser consente la visualizzazione della velocità rilevata e rilascia anche uno scontrino contenente i dati relativi, dall'altro, la riferibilità della velocità ad un veicolo determinato discende dall’operazione di puntamento e, quindi, d'identificazione del veicolo stesso effettuata dall'agente di polizia stradale che ha in uso l'apparecchiatura in questione.
Poiché, dunque, nel decidere delle questioni sottoposte al suo esame, il giudice a quo è incorso nelle violazioni e negli errori rilevanti, la sentenza in esame va annullata, peraltro senza rinvio, potendo questa corte, ex art. 384 c.p.c., decidere del merito allo stato degli atti e respingere l'originaria opposizione.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, mentre per il giudizio di merito non v'ha luogo a provvedere non avendo il Comune, rappresentato in quella sede da personale amministrativo, chiesto e documentato la refusione delle spese vive.
(omissis)
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