Corte di Cassazione n. 7324 - 13 Gennaio 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio VELA - Presidente
Dott. Carlo CIOFFI - Consigliere
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere
Dott. Umberto GOLDONI - Consigliere
Dott. Emilio MALPICA - Rel. Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COMUNE DI RONCOFREDDO – (FC), in persona del Sindaco pro-tempore, selettivamente domiciliato in XXXXXx, presso lo studio dell'avv. XXXXX, rappresentato e difeso dall'avvocato XXXX, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente –
contro
XXXXXXX;
- intimato –
avverso la sentenza n. 886/03 del Giudice di pace di CESENA, depositata il 10/12/2003;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 13/01/2006 dal Consigliere Dott. XXXXXX:
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. XXXXXX che ha concluso per l'accoglimento del ricorso con ogni ulteriore provvedimento come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La corte,
- premesso in fatto:
- che il giudice di pace di Cesena ha accolto parzialmente l'opposizione proposta da XXXXXX, avverso il verbale di accertamento della violazione dell'art. 142 c.d.s., redatto dalla Polizia municipale di Roncofreddo;
- che il giudice di pace, rilevata a suo dire la contraddizione tra la tesi dell'opponente, secondo cui la presenza del dispositivo “Autovelox” non era in alcun modo segnalata, e quella contraria dei verbalizzanti, ritenne di dover apportare una congrua riduzione della sanzione inflitta, fissandola in euro 75,000 oltre euro 6,50 per spese di notifica, e compensò le spese;
- che avverso la sentenza ha proposto ricorso il Comune di Roncofreddo denunciando: a) violazione dell'art. 204-bis comma 7 del c.d.s. e dell'art. 112 c.p.c., lamentando che il giudice di pace ha proceduto alla riduzione della sanzione inflitta senza domanda dell'interessato e pervenendo ad una sanzione inferiore al minimo edittale; b) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.p.c., perché il giudice – se effettivamente avesse ritenuto che la situazione non era ben dimostrata, avrebbe dovuto far conseguire il rigetto dell'opposizione incombendo all'opponente dimostrare i suoi assunti giustificativi; c) violazione e falsa applicazione dell'art. 4 d.l. n. 121/ 2002 convertito nella 1. n. 168/2002, nonché violazione degli art. 183 del reg. c.d.s. e 11 e 43 del codice della stradale, perché nessuna norma impone che gli agenti accertatori debbano essere avvistabili o visibili nel momento in cui si trovano ad effettuare il rilevamento;
- ritenuto che il ricorso è manifestamente fondato perché il giudice di pace ha accolto una doglianza - quella che gli agenti accertatori non fossero visibili – che da un lato immotivatamente disconosce il valore di prova privilegiata che ha il verbale relativamente alle dichiarazioni dei fatti che gli agenti operanti assumono aver compiuto o essersi verificati in loro presenza, dall'altro non tiene conto che nessuna norma prevede l'obbligo per la pattuglia operante di posizionarsi in modo da essere vista a distanza;
- ritenuto che alla fattispecie in esame – caratterizzata da un rilevamento elettronico della velocità attraverso l'uso di apparecchi direttamente utilizzati dagli agenti operanti, non è certamente applicabile – come verosimilmente ipotizzato dal giudice – il disposto dell'art. 4 della legge n. 168/2002, che attiene alle ipotesi di rilevamento con “postazione fissa” ovvero a “controllo remoto”, nei quali non vi è la presenza dell'agente operante;
- ritenuto, infatti, che la ricordata disciplina si applica soltanto allorché si tratti di apparecchi che operano in modo automatico senza la presenza degli agenti, e che – per tale ragione – nei suddetti casi è richiesta la documentazione fotografica del fatto integrante la violazione, e l'avvertimento per gli automobilisti che nel tratto di strada specifico operano strumentazioni elettroniche di controllo;
- ritenuto, pertanto, che il ricorso va e la sentenza cassata senza rinvio, perché questa corte – non esistendo altri motivi non esaminati dal giudice di pace – può decidere nel merito rigettando l'opposizione e compensando le spese sia del presente giudizio che di quello di opposizione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione proposta da XXXXXX; compensa tra le parti le spese del presente giudizio e di quello di opposizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Ila sezione civile il giorno 13 gennaio 2006.
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