Ministero dell'Interno - Circolare 21/05/1997, n. 37
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - nuovo codice della strada - articoli 202 e 203 - D.P.R. dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni - regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada - sanzioni pecuniarie amministrative - pagamento tardivo e pagamento parziale - iscrizione a ruolo esattoriale.
I commi 1 e 2 dell'art. 389 del regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada, opportunamente coordinati, disciplinano la ricevibilità e gli effetti del pagamento parziale delle sanzioni pecuniarie previste per le violazioni al codice della strada.
La norma, modificata dall'art. 219 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 212, chiarisce che nei casi di pagamento parziale la somma versata è tenuta in acconto per la completa estinzione della obbligazione conseguente al verbale divenuto titolo esecutivo e che la somma da iscrivere a ruolo è pari alla differenza tra quella dovuta ai sensi dell'art. 203, comma 3, del codice (metà del massimo della sanzione pecuniaria edittale) e l'acconto fornito (comma 2).
Il successivo comma della norma disciplina il pagamento tardivo, ma effettuato prima della formazione del ruolo, lasciando intendere che soltanto il pagamento "fuori termine" della somma esattamente corrispondente a quella dovuta ai sensi dell'art. 203, comma 3, del codice della strada impedisce la emissione del ruolo.
Dall'insieme delle disposizioni normative riportate emerge allora che, decorso il termine fissato dal comma 1 dell'art. 202, la somma da versare ai fini di evitare la riscossione forzata della sanzione pecuniaria non potrà più corrispondere al minimo edittale, bensì alla metà del massimo della sanzione edittale, con la conseguenza che, ove la somma versata risulti al di sotto della anzidetta "soglia", si imporrà la iscrizione a ruolo per la differenza tra la somma indicata dall'art. 203, comma 3, del codice della strada e al somma versata.
Ne consegue che il pagamento tardivo nella misura del minimo edittale costituisce acconto sulla somma che il trasgressore è tenuto a versare per liberarsi dalla obbligazione sanzionatoria contratta con l'amministrazione.
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