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Ministero dell'Interno
DIREZIONE GENERALE PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE
E PER GLI AFFARI DEL PERSONALE

Ufficio Studi per l’Amministrazione Generale e per
gli Affari Legislativi

circolare n. 117

Prot. n. M/4106-5 Roma, 13 dicembre 1999

OGGETTO: Sanzione Amministrative per violazioni del Codice della Strada modalità di notificazione del verbale di accertamento recupero delle spese postali sostenute dalle prefetture.

Alcune Prefetture hanno chiesto di conoscere l'avviso della scrivente in merito alle problematiche scaturenti dall'applicazione della sentenza n. 346 del 1998 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge 20 novembre 1982, n. 890 ("Notificazioni di atti a mezzo posta") nella parte in cui non prevede che il destinatario, dopo l'avviso lasciato presso la sua abitazione, ufficio o azienda, riceva notizia di tale attività per raccomandata A.R., così come invece previsto dall'art. 140 c.p.c.

In sostanza, i quesiti qui pervenuti riguardano le attività da porre in essere per la comunicazione all'interessato delle ulteriori spese di notifica (derivanti dall'invio al trasgressore della raccomandata A.R. in caso di assenza o impedimento a ricevere il piego) e le modalità da attuare per il recupero delle medesime spese nei confronti del destinatario dell'atto.

È stato, inoltre, pure sollevato il problema connesso al recupero delle spese postali sostenute dalla Prefettura nell'ambito delle varie fasi del procedimento di decisione dei ricorsi in materia di depenalizzazione (quali, ad esempio, quelle sostenute per effettuare la convocazione del ricorrente che ha chiesto di essere ascoltato dal Prefetto, ai sensi degli artt. 18 della legge n. 689 del 1981 e 204 del codice della strada - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.) In materia, il recente D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261 (art. 16) ha abrogato gli artt. 41, 44 e 54 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, con la conseguenza che le Amministrazioni statali devono ora sopportare il costo della corrispondenza che si rende necessaria nei procedimenti avviati su istanza di parte.

1. In relazione al problema relativo al recupero delle spese di notifica, quest'Ufficio ritiene che la questione si ponga nei seguenti termini.

Ai sensi dell'art. 201, comma 4, del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), le spese di notificazione delle violazioni sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. Allo stesso modo occorre procedere in sede di notifica dell'ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto in base a quanto espressamente previsto dall'art. 204, comma 2, del codice della strada, nonché nella fase di iscrizione a ruolo allorquando - decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento delle sanzioni - il verbale costituisce titolo esecutivo anche "per le spese del procedimento" (art. 203, comma 3, del codice della strada).

Nelle spese del procedimento rientrano senz'altro quelle necessarie alla notifica, che a loro volta comprendono tutti i costi sopportati dall'Amministrazione per effettuare validamente le prescritte operazioni di comunicazione al "contravventore", e quindi anche quelli derivanti dall'invio della raccomandata con avviso di ricevimento sulla base di quanto dettato dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 346 del 1998.

Precisato quindi che le spese in argomento vanno comunque imputate al trasgressore, si ritiene che quest'ultimo debba essere reso edotto della eventualità che sullo stesso gravino le ulteriori spese imposte dal completamento del procedimento di notifica.

L'adempimento - a giudizio di questo Ufficio - può essere osservato con il seguente adeguamento della formula dell'ordinanza-ingiunzione:

"Ordina al Sig. di pagare la somma di L.
quale sanzione per la violazione
Ingiunge al suddetto di versare la somma complessiva di L. , comprensiva
delle spese di notifica, al
Nell'ipotesi in cui la notificazione del presente atto imponga, secondo la sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 1998, di avvisare il destinatario delle formalità eseguite ai sensi dell'art. 8, 2° comma, della legge n. 890 del 1982, il versamento dovrà comprendere l'ulteriore somma di
L. , quale costo dell'invio della raccomandata A.R."

È evidente, infine, che se il pagamento della sanzione e/o delle spese di notifica non dovesse essere effettuato nei termini previsti dagli artt. 202 e 204 del codice della strada, le suddette somme saranno riscosse ai sensi dell'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. In ordine alla seconda questione prospettata, non pare che possano sorgere dubbi circa la possibilità di recuperare dal trasgressore anche le spese sostenute dall'Amministrazione in sede di convocazione del ricorrente che ha chiesto di essere ascoltato dal Prefetto.

Infatti, l'art. 203, comma 3, del codice della strada - come sopra ricordato - imputa al trasgressore le "spese del procedimento", tra le quali rientrano pure quelle sostenute per l'invio della corrispondenza che si rende necessaria per la definizione dei procedimenti avviati su istanza di parte.

Pertanto, nei casi in cui viene ritenuto fondato l'accertamento, l'Autorità amministrativa che ha ricevuto il ricorso emette, ai sensi degli artt. 18 della legge n. 689 del 1981 e 204 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), l'ordinanza-ingiunzione comprensiva anche delle spese del procedimento le quali devono essere pagate dal trasgressore unitamente alla somma ingiunta.

In caso di mancato pagamento, l'ordinanza del Prefetto costituisce titolo esecutivo per l'ammontare della somma ingiunta e delle relative spese (art. 204, comma 3, del codice della strada).

Alla luce delle suddette disposizioni e del principio generale in base al quale le spese seguono la soccombenza, quindi, nell'ordinanza-ingiunzione devono essere indicate, distintamente, le spese di notifica, nonché tutte quelle altre comunque necessarie alla regolare conclusione del procedimento, indicando espressamente la corrispondenza alla quale le stesse fanno riferimento (ad esempio, lettera di convocazione per la richiesta audizione).

Anche le suddette somme - così come quelle indicate sub 2) - in caso di mancato pagamento nei termini prescritti dagli artt. 18 della legge n. 689 del 1981 e 204 del codice della strada, saranno riscosse ai sensi dell'art. 27 della legge n. 689 del 1981.

3. Sul tema generale della notificazione degli atti adottati dalla pubblica amministrazione, infine, si ritiene opportuno evidenziare il contenuto dell'art. 10 della legge 3 agosto 1999, n. 265, le cui disposizioni mirano ad ampliare le opzioni degli uffici nella cura dello specifico adempimento formale. In particolare, la norma prevede i casi in cui le pubbliche amministrazioni possono avvalersi dei messi comunali per la notifica dei propri atti, versando al comune un corrispettivo determinato in misura corrispondente alle previsioni di un decreto interministeriale che è in corso di adozione.

La norma, inoltre, estende a tutte le pubbliche amministrazioni la possibilità di provvedere direttamente alla notificazione dei propri atti nelle forme previste per la notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta (art. 12 della legge n. 890 del 1982). In coerenza con tale principio generale, il comma 6 del suddetto articolo 10 generalizza la facoltà dalla pubblica amministrazione che adotta una ordinanza-ingiunzione ex legge n. 689 del 1981, di provvedere direttamente alla relativa notifica secondo le disposizioni della legge n. 890 del 1982.

Pertanto, in considerazione degli obiettivi di economicità e di semplificazione procedurale perseguiti dalla norma, si rappresenta la necessità che le Prefetture si avvalgano ordinariamente delle suddette facoltà, provvedendo direttamente alla notifica dei propri atti, fatta esclusione soltanto per quelli per i quali ricorrano circostanze impeditive ai sensi del comma 1 del richiamato art. 10 della legge n. 265 del 1999, ovvero alla notifica debba seguire la esecuzione del provvedimento da parte dell'organo di polizia (ad es. esecuzione della sospensione della patente di guida).

Il Direttore generale
Catalani


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