Art. 103. Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi.
1. La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l'avente titolo deve comunicare al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, la cessazione della circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione o la definitiva esportazione all'estero del veicolo stesso, restituendo il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe. (3) L'ufficio del P.R.A. ne dà immediata comunicazione all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., provvedendo altresì alla restituzione al medesimo ufficio della carta di circolazione e delle targhe. Con il regolamento di esecuzione sono stabilite le modalità per lo scambio delle informazioni tra il P.R.A. e Direzione generale della M.C.T.C.. (6) (7)
2. Le targhe ed i documenti di circolazione vengono, altresì, ritirati d'ufficio tramite gli organi di polizia, che ne curano la consegna agli uffici del P.R.A., nel caso che trascorsi centottanta giorni dalla rimozione del veicolo dalla circolazione, ai sensi dell'art. 159, non sia stata denunciata la sua sottrazione ovvero il veicolo stesso non sia stato reclamato dall'intestatario dei documenti anzidetti o dall'avente titolo o venga demolito o alienato ai sensi dello stesso articolo. L'Ufficio competente del P.R.A. è tenuto agli adempimenti previsti li comma 1.
[3. I gestori di centri di raccolta e di vendita di motoveicoli, autoveicoli e rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami, non possono alienare, smontare o distruggere i suddetti mezzi senza aver prima adempiuto, qualora gli intestatari o gli aventi titolo non lo abbiano già fatto, ai compiti di cui al comma 1. Gli estremi della ricevuta della avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati su appositi registri di entrata e di uscita dei veicoli, da tenere secondo le norme del regolamento.] (4)
[4. Agli stessi obblighi di cui al comma 3 sono soggetti i responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell'art. 159 nel caso di demolizione del veicolo prevista dall'art. 215, comma 4.] (4)
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 143,00 ad Euro 573,00. [La sanzione è da Euro 343,35 ad Euro 1.376,55 se la violazione è commessa ai sensi dei commi 3 e 4] (5). (1) (2)
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Cfr. art. 264 DPR 16/12/92, n. 495
La materia è ora regolata dall'art. 46 del dlgs 5/2/1997, n. 22, modificato dall'art. 6 del dlgs 8/11/1997, n. 389,
(1) A riguardo vedasi l'art. 15 DPR. 10/09/82, n. 915
(2) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia 22/12/04 (G.U. 30 dicembre 2004, n. 305).
(3) Comma modificato dall'art. 46, DLGS 05/02/97, n. 22, così come modificato dall'art. 6, DLGS 08/11/97, n. 389.
(4) Comma abrogato dall'art. 56, DLGS 05/02/97, n. 22, così come modificato dall'art. 7, DLGS 08/11/97, n. 389.
(5) Periodo abrogato dall'art. 56, DLGS 05/02/97, n. 22, così come modificato dall'art. 7, DLGS 08/11/97, n. 389.
(6) A norma dell'art. 17 DLGS 15 gennaio 2002 n. 9, la denominazione "la o della Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "il o del Dipartimento per i trasporti terrestri".
(7) A norma dell'art. 17 DLGS 15 gennaio 2002 n. 9, la denominazione "ufficio o uffici o ufficio provinciale o uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "ufficio o uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri".
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