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Art. 107. Accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine agricole.
1. Le macchine agricole di cui all'art. 57, comma 2, sono soggette all'accertamento dei dati di identificazione, della potenza del motore quando ricorre e della corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche disposte a norma di legge. Il regolamento stabilisce le categorie di macchine agricole operatrici trainate che sono escluse dall'accertamento di cui sopra.

2. L'accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante visita e prova da parte degli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale, fatte salve le competenze del Ministro dell'ambiente in materia di emissioni inquinanti e di rumore. (3) (4) (5) (6) (7)

3. Per le macchine agricole di cui al comma 1, i loro componenti o entità tecniche, prodotte in serie, l'accertamento viene effettuato su un prototipo mediante omologazione del tipo, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, sentito il comitato interministeriale per le macchine agricole (C.I.M.A.), fatte salve le competenze del Ministro dell'ambiente in materia di emissioni inquinanti e di rumore. Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione totale o parziale rilasciata da uno Stato estero può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità. (1) (2) (4) (6)

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Cfr. artt. 290-292 DPR 16/12/92, n. 495
(1) Comma modificato dall'art. 49 DLGS 10/09/93, n. 360.
(2) Vedasi L. 08/08/77, n. 572 recante norme di attuazione delle direttive CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote, nonchè i relativi regolamenti approvati con DPR 19/04/79, n. 212 e DPR 11/01/80, n. 76.
(3) A norma dell'art. 17 DLGS 15 gennaio 2002 n. 9, la denominazione "ufficio o uffici o ufficio provinciale o uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "ufficio o uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri".
(4) A norma dell'art. 17 DLGS 15 gennaio 2002 n. 9, la denominazione "Ministro e Ministero dei trasporti e della navigazione" è sostituita dalla seguente: "Ministro e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".
(5) A norma dell'art. 17 DLGS 15 gennaio 2002 n. 9, la denominazione "Ministro e Ministero dell'agricoltura e foreste" è sostituita dalla seguente: "Ministro e Ministero delle politiche agricole e forestali".
(6) A norma dell'art. 17 DLGS 15 gennaio 2002 n. 9, la denominazione "Ministro e Ministero dell'ambiente" è sostituita dalla seguente: "Ministro e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio".
(7) A norma dell'art. 17 DLGS 15 gennaio 2002 n. 9, la denominazione "Ministro e Ministero del lavoro e della previdenza sociale" è sostituita dalla seguente: "Ministro e Ministero del lavoro e delle politiche sociali".


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