Art. 115. Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali. (1)
1. Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto:
a) anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;
b) anni quattordici per guidare ciclomotori purché non trasporti altre persone oltre al conducente; (3)
c) anni sedici per guidare: motoveicoli di cilindrata fino a 125 cc che non trasportino altre persone oltre al conducente; macchine agricole o loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti per i motoveicoli e che non superino la velocità di 40 km/h, la cui guida sia consentita con patente di categoria A, sempreché non trasportino altre persone oltre al conducente;
d) anni diciotto per guidare:
1) ciclomotori, motoveicoli; autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose; autoveicoli per uso speciale, con o senza rimorchio; macchine agricole diverse da quelle indicate alla lettera c), ovvero che trasportino altre persone oltre al conducente; macchine operatrici; (3)
2) autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, adibiti al trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno carico non superi 7,5 t;
3) i veicoli di cui al punto 2) la cui massa complessiva a pieno carico, compresa la massa dei rimorchi o dei semirimorchi, superi 7,5 t, purché munito di un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio della direzione generale della M.C.T.C.;
e) anni ventuno per guidare: i veicoli di cui al punto 3) della lettera d), quando il conducente non sia munito del certificato di abilitazione professionale; motocarrozzette ed autovetture in servizio di piazza o di noleggio con conducente; autobus, autocarri, autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, nonché i mezzi adibiti ai servizi di emergenza. (5)
2. Chi guida veicoli a motore non può aver superato:
a) anni sessantacinque per guidare autotreni, ed autoarticolati, la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t;
b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantacinque anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, secondo le modalità stabilite nel regolamento.
3. Chiunque guida veicoli o conduce animali e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto, salvo quanto disposto nei successivi commi, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 71,00 ad Euro 286,00. Qualora trattasi di motoveicoli e autoveicoli di cui al comma 1, lettera e), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 143,00 ad Euro 573,00. (2)
4. Il minore degli anni diciotto, munito di patente di categoria A, che guida motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cc o che trasporta altre persone su motoveicoli di cilindrata non superiore a 125 cc è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 35,00 ad Euro 143,00. La stessa sanzione si applica al conducente di ciclomotore che trasporti un passeggero senza aver compiuto gli anni diciotto. (2) (4)
5. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 35,00 ad Euro 143,00 se si tratta di veicolo o alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 21,00 ad Euro 85,00 se si tratta di animali. (2)
6. Le violazioni alle disposizioni che precedono, quando commesse con veicoli a motore, importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
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Vedi art. 79 DPR 15/06/59, n. 393
Cfr. art. 307 DPR 16/12/92, n. 495
(1) Comma modificato dall'art.56 DLGS 10/09/93, n. 360.
(2) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia 22/12/04 (G.U. 30 dicembre 2004, n. 305).
(3) Lettera modificata dall'art. 5 DLGS 15/01/02, n. 9.
(4) Periodo aggiunto dall'art. 5 DLGS 15/01/02, n. 9.
(5) A norma dell'art. 17 DLGS 15 gennaio 2002 n. 9, la denominazione "ufficio o uffici o ufficio provinciale o uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "ufficio o uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri".
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