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Art. 117. Limitazioni nella guida.
1. Al titolare di patente italiana, per i tre anni successivi alla data del conseguimento della patente stessa e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni, non è consentita la guida di motocicli di potenza superiore a 25 kW e/o di potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 0,16 kW/kg.

2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.

3. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 1 e 2. Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice.

4. Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell'esame di cui all'articolo 121.

5. Il titolare di patente italiana che, nei primi tre anni dal conseguimento della patente e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni, circola oltrepassando i limiti di guida e di velocità di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 71,00 ad Euro 286,00. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (1) (2)

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Cfr. art. 316 DPR 16/12/92, n. 495 come modificato all'art.11, comma 3 cit., sub nota 1.
(1) Articolo dapprima modificato dall'art.58 DLGS 10/09/93, n. 360 e successivamente dall'art. 11, comma 1, lettera a, DL 01/04/95, convertito in L 30/05/95, n. 204 (GU 27 giugno 1995, n. 148).
(2) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia 22/12/04 (G.U. 30 dicembre 2004, n. 305).


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