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Art. 118. Patente e certificato di idoneità per la guida di filoveicoli.
1. Non si possono guidare filoveicoli senza avere conseguito la patente di guida per autoveicoli, del certificato di abilitazione professionale, quando richiesto, il certificato di abilitazione professionale nel caso della guida di filoveicoli per trasporto di persone e un certificato di idoneità rilasciato dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., su proposta della azienda interessata. (3)

2. La categoria della patente di guida e il tipo di certificato di abilitazione professionale di cui devono essere muniti i conducenti di veicoli filoviari devono essere gli stessi di quelli prescritti per i corrispondenti autoveicoli.

3. Il certificato di idoneità si consegue mediante esame che deve essere preceduto da un periodo di esercitazioni nella condotta di un veicolo filoviario da effettuarsi con la assistenza di un guidatore già autorizzato e sotto il controllo di un funzionario tecnico della azienda che intende adibire il candidato alla funzione di guidatore di filobus.

4. Nel regolamento sono stabiliti i requisiti, le modalità ed i programmi di esame per il conseguimento del suddetto certificato di idoneità.

5. I candidati che hanno sostenuto gli esami con esito non favorevole possono ripresentarsi ad un successivo esame solo dopo che abbiano ripetuto il periodo di esercitazioni e siano trascorsi almeno trenta giorni.

6. L'ufficio competente rilascia ai candidati che hanno superato gli esami un certificato di idoneità alle funzioni di guidatore di filobus, che è valido solo se accompagnato dalla patente per autoveicoli di cui al comma 2 e dal certificato di abilitazione professionale, qualora prescritto. Il certificato di idoneità abilita a condurre le vetture filoviarie presso qualsiasi azienda.

7. La validità nel tempo del certificato di idoneità è la stessa della patente di guida in possesso dell'interessato ai sensi del comma 2. Quando la patente viene confermata di validità a norma dell'art. 126, l'ufficio competente provvede ad analoga conferma per anni cinque del certificato di idoneità. Se la validità della patente non viene confermata, il certificato di idoneità deve essere ritirato a cura dell'ufficio che lo ha rilasciato.

8. I competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. possono disporre che siano sottoposti a visita medica o ad esame di idoneità i titolari del certificato di idoneità alla guida di vetture filoviarie quando sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici o psichici prescritti o della idoneità. (3)

9. Le disposizioni relative alla sospensione e alla revoca della patente di guida di cui agli articoli 129 e 130 si applicano anche ai certificati di idoneità alla guida dei filoveicoli per fatti derivanti dalla guida degli stessi.

10. Avverso i provvedimenti di sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida di filoveicoli è ammesso ricorso al Ministro dei trasporti. (4)

11. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un filoveicolo, ne affida o ne consente la guida a persone che non siano munite della patente di guida per autoveicoli o del certificato di idoneità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 143,00 ad Euro 573,00. (1) (2)

12. Chiunque guida filoveicoli senza essere munito della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale, quando richiesto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 143,00 ad Euro 573,00. (1) (2)

13. Chiunque, munito di patente di guida, guida filoveicoli senza essere munito del certificato di idoneità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 71,00 ad Euro 286,00. (2).

14. Alle violazioni suddette consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per sei mesi, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

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Cfr. art. 317 e 318 DPR 16/12/92, n. 495
(1) Comma modificato dall'art. 59 DLGS 10/09/93, n. 360.
(2) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia 22/12/04 (G.U. 30 dicembre 2004, n. 305).
(3) A norma dell'art. 17 DLGS 15 gennaio 2002 n. 9, la denominazione "ufficio o uffici o ufficio provinciale o uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "ufficio o uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri".
(4) A norma dell'art. 17 DLGS 15 gennaio 2002 n. 9, la denominazione "Ministro e Ministero dei trasporti e della navigazione" è sostituita dalla seguente: "Ministro e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".


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