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Art. 119. Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida.
1. Non può ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all'art. 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.

2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L'accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della sanità, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e dalla previdenza sociale. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici. (1) (12)

2-bis. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, è effettuato dai medici specialisti dell'unità sanitaria locale nell'area della diabetologia e malattie del ricambio che indicheranno l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui è subordinata la conferma o la revisione della patente di guida (7).

3. L'accertamento di cui al comma 2 deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame di guida. [La certificazione deve tenere conto dei precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato dal medico di fiducia]. (2)

4. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le unità sanitarie locali del capoluogo di provincia, nei riguardi: a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneità non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere ad un prova pratica di guida su veicolo adatto in relazione alle particolari esigenze; (3) b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici; (3) c) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio provinciale della Direzione provinciale della M.C.T.C.; d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneità e la sicurezza della guida; d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione medica è integrata da un medico specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale. (8) (13)

5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro dei trasporti. Questi decide, sentita la commissione medica centrale istituita presso il Ministero dei trasporti. Tale commissione esprime il suo parere avvalendosi eventualmente di accertamenti demandati agli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato. La anzidetta commissione ha altresì il compito, su richiesta del suddetto Ministero, di esprimere il parere su particolari aspetti dell'idoneità psichica e fisica alla guida, nonché sul coordinamento e sull'indirizzo della attività delle commissioni mediche locali. (14)

6. I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida emanati dagli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri a norma dell'articolo 129, comma 2, e dell'articolo 130, comma 1, nei casi in cui sia accertato il difetto con carattere temporaneo o permanente dei requisiti fisici e psichici prescritti, sono atti definitivi. (4) (10) (11)

7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti di cui al comma 4, lettera a), il Ministro dei trasporti si avvale della collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali della riabilitazione. (14)

8. Nel regolamento di esecuzione, sono stabiliti: a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e confermare le patenti di guida; b) le modalità di rilascio ed i modelli dei certificati medici; c) la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali dovrà far parte un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla lettera a) del citato comma 4. In questa ipotesi, dovrà farne parte un ingegnere del ruolo della Direzione generale della M.C.T.C. Può intervenire, ove richiesto dall'interessato, un medico di sua fiducia. Qualora siano sottoposti a visita aspiranti conducenti che manifestano comportamenti o sintomi associabili a patologie alcolcorrelate, le commissioni mediche sono integrate con la presenza di un medico dei servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati. (9) (15) d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che possono essere guidati con le patenti speciali di categorie A, B, C, e D. (5)

9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni mediche di cui al comma 4, possono richiedere, qualora lo ritengano opportuno, che l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica valutazione psico-diagnostica effettuata da psicologi abilitati all'esercizio della professione ed iscritti all'albo professionale. (6)

10. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della sanità, è istituito un apposito comitato tecnico che ha il compito di fornire alle Commissioni mediche locali informazioni sul progresso tecnico - scientifico che ha riflessi sulla guida dei veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati fisici. (12) (14)

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Vedi art. 81 DPR 15/06/59, n. 393
Cfr. artt. 319-331 e App. II al Titolo IV DPR 16/12/92, n. 495
(1) Comma così modificato dall'art. 60 DLGS 10/09/93, n. 360.
(2) Periodo abrogato a far data dall'11 aprile 1995 ai sensi dell'art. 15 DPR 19/04/94, n. 575.
(3) Lettera così modificata dall'art. 60 DLGS 10/09/93, n. 360.
(4) Comma così sostituito dall'art. 4, del DPR 19/04/94, n. 575.
(5) Lettera aggiunta dall'art. 60 DLGS 10/09/93, n. 360.
(6) Comma così sostituito dall'art. 60 DLGS 10/09/93, n. 360.
(7) Comma aggiunto dall'art. 32, L 07/12/99, n. 472 e successivamente modificato dall'art.3 della legge 22/03/001, n.85.
(8) Lettera aggiunta dall'art. 32, L 07/12/99, n. 472.
(9) Lettera integrata dall'art.6 della legge 30/03/01 n.125.
(10) Comma precedentemente modificato dall'art. 4 DPR 19/04/94 n. 575, ora così sostituito dall'art. 2 DL 27/06/03, n. 151.
(11) Le disposizioni del presente comma hanno effetto dal 1° settembre 2003, a norma dell'art. 7 DL 27/06/03 n. 151, successivamente convertito, con modificazioni, dalla L 1/8/2003, n. 214.
(12) A norma dell'art. 17 DLGS 15 gennaio 2002 n. 9, la denominazione "Ministro e Ministero della sanità" è sostituita dalla seguente: "Ministro e Ministero della salute".
(13) A norma dell'art. 17 DLGS 15 gennaio 2002 n. 9, la denominazione "ufficio o uffici o ufficio provinciale o uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "ufficio o uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri".
(14) A norma dell'art. 17 DLGS 15 gennaio 2002 n. 9, la denominazione "Ministro e Ministero dei trasporti e della navigazione" è sostituita dalla seguente: "Ministro e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".
(15) A norma dell'art. 17 DLGS 15 gennaio 2002 n. 9, la denominazione "la o della Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "il o del Dipartimento per i trasporti terrestri".


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