Art. 121. Esame di idoneità. (1)
1. L'idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida si consegue superando una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti ed una prova di controllo delle cognizioni.
2. Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati secondo direttive, modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti sulla base delle direttive della Comunità Europea e con il ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d'esame e quant'altro necessario per una uniforme formulazione del giudizio.
3. Gli esami per la patente di guida, per i certificati professionali di cui all'art. 116 e per l'idoneità degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole di cui all'art. 123 sono effettuati da dipendenti della Direzione generale della M.C.T.C.. (3)
4. Nel regolamento sono determinati i profili professionali dei dipendenti della Direzione generale della M.C.T.C. che danno titolo all'effettuazione degli esami di cui al comma 3. (3)
5. Con decreto del Ministro dei trasporti sono determinate le norme e modalità di effettuazione dei corsi di qualificazione e degli esami per l'abilitazione del personale di cui al comma 4.
6. L'esame di coloro che hanno frequentato una autoscuola può svolgersi presso la stessa se dotata di locali riconosciuti dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. idoneo allo scopo o presso centri di istruzione da questa formati e legalmente costituiti. (4)
7. Le prove d'esame sono pubbliche.
8. Le prove d'esame non possono essere sostenute prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. (1)
9. A partire dal 1° gennaio 1995 la prova pratica di guida, con esclusione di quella per il conseguimento di patente della categoria A, va in ogni caso effettuata su veicoli muniti di doppi comandi. (1)
10. Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova deve trascorrere almeno un mese. (1)
11. Gli esami possono essere sostenuti, previa prenotazione da inoltrarsi non oltre il quinto giorno precedente la data della prova, entro il termine di validità dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, una delle due prove d'esame. (2)
12. Contestualmente al superamento con esito favorevole dell'esame di guida, il competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. rilascia la patente di guida a chi ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 116. (2) (4)
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Vedi art. 85 DPR 15/06/59, n. 393
Cfr. artt. 332 e 333 DPR 16/12/92, n. 495
(1) Comma modificato dall'art. 61 DLGS 10/09/93, n. 360.
(2) Comma così sostituito dall'art.5 del DPR 19/04/94, n. 575
(3) A norma dell'art. 17 DLGS 15 gennaio 2002 n. 9, la denominazione "la o della Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "il o del Dipartimento per i trasporti terrestri".
(4) A norma dell'art. 17 DLGS 15 gennaio 2002 n. 9, la denominazione "ufficio o uffici o ufficio provinciale o uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "ufficio o uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri".
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