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Art. 124. Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici.
1. Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonché macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui all'art. 116 comma 3, e precisamente:
a) della categoria A, per la guida delle macchine agricole indicate dall'art. 115, comma 1, lettera c);
b) della categoria B, per la guida delle macchine agricole nonché delle macchine operatrici;
c) della categoria C, per le macchine operatrici eccezionali.

2. Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 che, eventualmente adattati, possono essere guidati da mutilati e minorati fisici con patenti speciali delle categorie A e B, previste dall'articolo 116, comma 5.

3. Qualora non sia necessario prescrivere adattamenti, lo stesso decreto di cui al comma 2 stabilisce i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 che possono essere guidati da mutilati e minorati fisici.

4. Chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza essere munito della patente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.257,00 ad Euro 9.032,00. All'incauto affidamento si applica la disposizione di cui all'articolo 116, comma 12. (1) (3)

4-bis. Alle violazioni di cui al comma 4 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (2)

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Vedi art. 86 DPR 15/06/59, n. 393
(1) Comma modificato dall'art. 62 DLGS 10/09/93, n. 360 e successivamente sostituito dall'art. 19, DLGS 30/12/99, n. 507.
(2) Comma aggiunto dall'art. 19, DLGS 30/12/99, n. 507.
(3) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia 22/12/04 (G.U. 30 dicembre 2004, n. 305).


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