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Art. 126. Durata e conferma della validità della patente di guida.
1. Le patenti di guida delle categorie A e B sono valide per anni dieci; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni e a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni. (1)

2. La patente speciali di guida delle categorie A e B rilasciata a mutilati e minorati fisici e quella della categoria C sono valide per cinque anni, e per tre anni a partire dal settantesimo anno di età. La patente della categoria D è valida per cinque anni. (1)

3. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, può stabilire termini di validità più ridotti per determinate categorie di patenti anche in relazione all'uso cui sono destinati i veicoli condotti, all'età dei conducenti o ai loro requisiti fisici e psichici, determinando altresì in quali casi debba addivenirsi alla sostituzione della patente. (9)

4. L'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 119, comma 1, per la guida dei motoveicoli e degli autoveicoli di cui all'art. 116, comma 8 e 8-bis, deve essere effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione della conferma di validità della patente di guida. Detto accertamento biennale deve effettuarsi con cadenza biennale nei confronti di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 20 t, e macchine operatrici. (1) (6)

4-bis. Per i soggetti affetti da diabete trattati con insulina gli accertamenti di cui all'articolo 119, comma 4, lettera d-bis), sono effettuati ogni anno, salvo i periodi più brevi indicati sul certificato di idoneità (4).

5. La validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale della Direzione generale della M.C.T.C., che trasmette per posta al titolare della patente di guida un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine gli uffici da cui dipendono i sanitari indicati nell'art. 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., nel termine di cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti per la conferma della validità. Analogamente procedono le commissioni di cui all'art. 119, comma 4, nonché i competenti uffici del Ministero dei trasporti nei casi di cui all'art. 119, comma 5. Non possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di aver effettuato i versamenti in conto corrente postale degli importi dovuti per la conferma di validità della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita è responsabile in solido dell'omesso pagamento. La ricevuta andrà conservata dal titolare della patente per il periodo di validità. (2) (10)

5-bis. Per i cittadini italiani residenti o dimoranti in un Paese non comunitario per un periodo di almeno sei mesi, la validita' della patente e' altresi' confermata, tranne per i casi previsti nell'articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle Autorita' diplomatico-consolari italiane presenti nei Paesi medesimi, che rilasciano una specifica attestazione, previo accertamento dei requisiti psichici e fisici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, temporaneamente sostitutiva del tagliando di convalida di cui al comma 5 per il periodo di permanenza all'estero; riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il cittadino dovra' confermare la patente ai sensi del comma 5. (7)

6. L'autorità sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 5 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la conferma della validità della patente, comunica al competente ufficio provinciale della Direzione generale della m.c.t.c. l'esito dell'accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e 130. (2)

7. Chiunque guida con patente la cui validità sia scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143,00 a euro 573,00. Alla violazione consegue la sanzione accessoria del ritiro della patente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (3) (5) (8)

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Vedi art. 88 DPR 15/06/59, n. 393
(1) Comma modificato dall'art. 64 del DLGS 10/09/93, n. 360 e dall'art. 17 comma 27 della Legge 27/12/97, n. 449.
(2) Comma così sostituito dall'art. 7, del DPR 19/04/94, n. 575.
(3) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia 22/12/04 (G.U. 30 dicembre 2004, n. 305).
(4) Comma aggiunto dall'art. 32, L 07/12/99, n. 472.
(5) Periodo sostituito dall'art. 19, DLGS 30/12/99, n. 507.
(6) Comma modificato dall'art. 2 DL 27/06/03, n. 151, successivamente convertito, con modificazioni, dalla L 1/8/2003, n. 214.
(7) Comma aggiunto dall'art. 2 DL 27/06/03, n. 151, successivamente convertito, con modificazioni, dalla L 1/8/2003, n. 214.
(8) Comma modificato dall'art. 2 DL 27/06/03, n. 151, successivamente convertito, con modificazioni, dalla L 1/8/2003, n. 214.
(9) A norma dell'art. 17 DLGS 15 gennaio 2002 n. 9, la denominazione "Ministro e Ministero dei trasporti e della navigazione" è sostituita dalla seguente: "Ministro e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".
(10) A norma dell'art. 17 DLGS 15 gennaio 2002 n. 9, la denominazione "ufficio o uffici o ufficio provinciale o uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "ufficio o uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri".


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