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Art. 130-bis. Revoca della patente di guida in caso di violazioni che provochino la morte di altre persone.
1. La patente di guida è revocata ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 130, comma 1, lettera a), nel caso in cui il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel Titolo V, provocando la morte di altre persone, qualora la citata violazione sia stata commessa in stato di ubriachezza e qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 dell'articolo 186, risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico pari o superiore al doppio del valore indicato al comma 9 del medesimo articolo, ai sensi dell'articolo 92 del Codice penale, ovvero sotto l'azione di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'articolo 93 del Codice penale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta, ai sensi degli articoli 444 e seguenti del Codice di procedura penale, ovvero di sospensione condizionale della pena, ai sensi degli articoli 163 e seguenti del Codice penale. (1)
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(1) Articolo aggiunto dall'art. 5 bis DL 30/6/2005, n. 115 successivamente convertito con modificazioni dalla L 17/8/2005, n. 168.
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