Art. 130. Revoca della patente di guida.
1. La patente di guida è revocata dai competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.:
a) quando il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti;
b) quando il titolare, sottoposto alla revisione ai sensi dell'art.
128, risulti non più idoneo;
c) quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero. (1) (4)
2. Allorché siano cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento di revoca della patente di guida, l'interessato può direttamente conseguire, per esame e con i requisiti psichici e fisici previsti per la conferma di validità, una patente di guida di categoria non superiore a quella della patente revocata, senza che siano operanti i criteri di propedeuticità previsti dall'art. 116 per il conseguimento delle patenti delle categorie C, D ed E. Le limitazioni di cui all'art. 117 si applicano con riferimento alla data di rilascio della patente revocata.
2-bis. Il provvedimento di revoca della patente disposto ai sensi del comma 1 nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, e' atto definitivo. Negli altri casi di revoca di cui al comma 1, e' ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento del Ministro e' comunicato all'interessato e ai competenti uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri. Se il ricorso e' accolto, la patente e' restituita all'interessato. (2) (3)
--------------------------------------------------------------------------------
Vedi art. 91 DPR 15/06/59, n. 393
(1) Comma così sostituito dall'art. 11, del DPR 19/04/94, n. 575
(2) Comma aggiunto dall'art. 2 DL 27/06/03, n. 151, successivamente convertito, con modificazioni, dalla L 1/8/2003, n. 214.
(3) Le disposizioni del presente comma hanno effetto dal 1° settembre 2003, a norma dell'art. 7 DL 27/06/03 n. 151, successivamente convertito, con modificazioni, dalla L 1/8/2003, n. 214.
(4) A norma dell'art. 17 DLGS 15 gennaio 2002 n. 9, la denominazione "ufficio o uffici o ufficio provinciale o uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "ufficio o uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri".
Indietro