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Art. 137. Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e permessi internazionali di guida.
1. I certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi necessari per circolare negli Stati nei quali, ai sensi delle convenzioni internazionali, tali documenti siano richiesti, sono rilasciati dagli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., previa esibizione dei documenti di circolazione nazionali. (2)
2. I competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. rilasciano i permessi internazionali di guida, previa esibizione della patente. (1) (2)
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Vedi art. 99 DPR 15/06/59, n. 393
(1) Comma così sostituito dall'art. 12, del DPR 19/04/94, n. 575
(2) A norma dell'art. 17 DLGS 15 gennaio 2002 n. 9, la denominazione "ufficio o uffici o ufficio provinciale o uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "ufficio o uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri".
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