Art. 139. Patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale. (1)
1. Ai soggetti gia' in possesso di patente di guida e abilitati allo svolgimento di compiti di polizia stradale indicati dai commi 1 e 3, lettera a), dell'articolo 12 e' rilasciata apposita patente di servizio la cui validita' e' limitata alla guida di veicoli adibiti all'espletamento di compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza. (1)
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalita' per il rilascio della patente di cui al comma 1. (2)
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Cfr. art. 341 DPR 16/12/92, n. 495
(1) Con D.M. 26 agosto 1994, n. 577, è stato approvato il regolamento sui programmi d'insegnamento per conseguire la speciale patente di servizio.
(2) Articolo interamente sostituito dall'art. 2 DL 27/6/2003, n. 151, successivamente convertito, con modificazioni, dalla L 1/8/2003, n. 214.
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