Art. 14. Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade.
1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:
a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
2. Gli enti proprietari provvedono inoltre:
a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al presente titolo;
b) alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle disposizioni di cui al presente titolo e alle altre norme ad esso attinenti, nonché alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni. (1)
2-bis. Gli enti proprietari delle strade provvedono altresì, in caso di manutenzione straordinaria della sede stradale, a realizzare percorsi ciclabili adiacenti purché realizzati in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza. (2)
3. Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito.
4. Per le strade vicinali di cui all'articolo 2, comma 7, i poteri dell'ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal comune.
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(1) Lettera modificata dall'art. 10 DLGS 10/09/93, n. 360.
(2) Comma aggiunto dall'art. 10 della Legge 19/10/98, n. 366.
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