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Prospetto riassuntivo delle procedure concernenti le violazioni al codice stradale ed i possibili ricorsi.


 
Art. 163. Convogli militari, cortei e simili.
1. É vietato interrompere convogli di veicoli militari, delle forze di polizia o di mezzi di soccorso segnalati come tali; è vietato altresì inserirsi tra i veicoli che compongono tali convogli.

2. É vietato interrompere colonne di truppe o di scolari, cortei e processioni.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 35,00 ad Euro 143,00. (1)

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Vedi art. 118 DPR 15/06/59, n. 393
Cfr. art. 360 DPR 16/12/92, n. 495
(1) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia 22/12/04 (G.U. 30 dicembre 2004, n. 305).


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