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Prospetto riassuntivo delle procedure concernenti le violazioni al codice stradale ed i possibili ricorsi.


 
Art. 173. Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida.
1. Il titolare di patente di guida, al quale in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida.

2. É vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi. É consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani. (1)

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 68,00 ad Euro 275,00. (2) (3) (*)

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Vedi art. 123 DPR 15/06/59, n. 393
(1) Comma prima modificato dall'art. 90 DLGS 10/09/93, n. 360 e successivamente modificato dall'art.2, DL 20/06/02, n. 121 convertito in L 01/08/02, n. 168.
(2) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia 24/12/02 (GU 30 dicembre 2002, n. 304).
(2) Comma modificato dall'art. 3 DL 27/06/03, n. 151, successivamente convertito, con modificazioni, dalla L 1/8/2003, n. 214.
(*) Gli importi così previsti dal DLGS 15/01/02, n. 9, non tengono conto degli aumenti biennali introdotti per effetto del DM 22/12/04 (G.U. 30 dicembre 2004, n. 305), ma sono stati arrotondati, dove necessario, ai sensi dell'art. 195, comma 3-bis, DLGS 30/04/92, n. 285.


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