Art. 180. Possesso dei documenti di circolazione e di guida.
1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i seguenti documenti:
a) la carta di circolazione o il certificato di idoneità tecnica alla circolazione del veicolo;
b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo;
c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera b), nonché un documento personale di riconoscimento;
d) il certificato di assicurazione obbligatoria.
2. La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere con sé la patente di guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida deve aver con sé anche l'attestato di qualifica professionale di cui all'art. 123, comma 7.
3. Il conducente deve, altresì, avere con sé l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82.
4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con sé la relativa autorizzazione. Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione puo' essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo. (5)
5. Il conducente deve avere con sé il certificato di abilitazione professionale e il certificato di idoneità, quando prescritti.
6. Il conducente di ciclomotore deve avere con se' il certificato di circolazione del veicolo, il certificato di idoneita' alla guida ove previsto ed un documento di riconoscimento. (3) (4)
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 35,00 ad Euro 143,00. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da Euro 21,00 ad Euro 85,00. (2)
8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 357,00 ad Euro 1.433,00. Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. (2) (5)
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Vedi artt. 76 e 90 DPR 15/06/59, n. 393
(1) Comma modificato dall'art. 95 DLGS 10/09/93, n. 360.
(2) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia 22/12/04 (G.U. 30 dicembre 2004, n. 305).
Vedi Cass. Pen. Sez. I, 19 gennaio 1994, n. 474.
Vedi Cass. Pen. Sez. I, 4 febbraio 1994, n. 1341.
(3) Comma così sostituito dall'art. 3 DL 27/06/03, n. 151, successivamente convertito, con modificazioni, dalla L 1/8/2003, n. 214.
(4) Le disposizioni del presente comma hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2004, a norma dell'art. 7 DL 27/06703 n. 151, successivamente convertito, con modificazioni, dalla L 1/8/2003, n. 214.
(5) Comma integrato dall'art. 3 DL 27/6/2003, n. 151, successivamente convertito, con modificazioni, dalla L 1/8/2003, n. 214.
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