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Art. 195. Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
1. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di danaro tra un limite minimo ed un limite massimo fissato dalla singola norma, sempre entro il limite minimo generale di Euro 15,00 ed il limite massimo generale di Euro 9.296,00 (3). Tale limite massimo generale può essere superato solo quando si tratti di sanzioni proporzionali, ovvero di più violazioni ai sensi dell'art. 198, ovvero nelle ipotesi di aggiornamento di cui al comma 3.

2. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dal presente codice, tra un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità del trasgressore e alle sue condizioni economiche. (1)

3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, dei lavori pubblici, dei trasporti e per i problemi delle aree urbane, fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi di cui al comma 1. (2) (5) (6) (7) (8)

3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2005, la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata ai sensi del comma 3, è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a detto limite. (9)

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(1) Comma modificato dall'art.101 DLGS 10/09/93, n. 360.
(2) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia 22/12/04 (G.U. 30 dicembre 2004, n. 305).
(3) Importi così modificati dall'art. 23, DLGS 30/12/99, n. 507.
(4) A norma dell'art. 17 DLGS 15 gennaio 2002 n. 9, la denominazione "Ministro e Ministero di grazia e giustizia" è sostituita dalla seguente: "Ministro e Ministero della giustizia".
(5) A norma dell'art. 17 DLGS 15 gennaio 2002 n. 9, la denominazione "Ministro e Ministero del tesoro" è sostituita dalla seguente: "Ministro e Ministero dell'economia e delle finanze".
(6) A norma dell'art. 17 DLGS 15 gennaio 2002 n. 9, la denominazione "Ministro e Ministero dei lavori pubblici" è sostituita dalla seguente: "Ministro e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".
(7) A norma dell'art. 17 DLGS 15 gennaio 2002 n. 9, la denominazione "Ministro o Ministero dei trasporti e della navigazione" è sostituita dalla seguente: "Ministro o Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".
(8) A norma dell'art. 17 DLGS 15 gennaio 2002 n. 9, la denominazione "Ministro e Ministero per i problemi delle aree urbane" è sostituita dalla seguente: "Ministro e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".
(9) Comma aggiunto dalla L 30/12/04, n. 311, comma 529 (Legge Finanziaria 2005).


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