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Art. 197. Concorso di persone nella violazione.
1. Quando più persone concorrono in una violazione, per la quale è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuna soggiace alla sanzione per la violazione prevista, salvo che la legge non disponga diversamente.
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(1) Vedi art. 5, L. 24/11/81, n. 689.
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