Il portale per la Polizia Municipale dei piccoli comuni italiani
No banner in farm
Leggi e decreti
Circolari Ministeriali
Corte Costituzionale
Cassazione Civile
Decreto del Prefetto
Corte dei Conti
Giudici di Pace
Ministero dell'Interno
Ministero Trasporti
Polizie locali-Prefetture
Patente a Punti
Codice della Strada
Importo sanzioni
Dispositivi Tecnici
Approfondimenti
Consultazione verbali
Editoriali
Forum
Iscrizione Newsletter
L'esperto risponde
Pubblicità
Home

Ricerca nel sito:
 
EVENTI DA NON PERDERE
 Evento
Non ci sono eventi da segnalare in questo momento
INFORMAZIONI AGLI UTENTI
 Consultazione verbali
Accedi alle informazioni sul verbale che hai ricevuto dai Comuni convenzionati col servizio gestito dalla Euten Srl.
 Patente a punti
Modulo di comunicazione dati del conducente, si può stampare e compilare pronto per l`invio al Comando di P.M.
 Ricorsi avverso verbali CdS
Prospetto riassuntivo delle procedure concernenti le violazioni al codice stradale ed i possibili ricorsi.


 
Art. 20. Occupazione della sede stradale.
1. Sulle strade di tipo A), B), C), e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi comprese fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione. (1)

2. L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.

3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria. (1)

4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 143,00 ad Euro 573,00. (2)

5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive, a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

--------------------------------------------------------------------------------
Vedi artt. 5, 6 e 7 DPR 15/06/59, n. 393
Cfr. art. 29 DPR 16/12/92, n. 495
(1) Comma modificato dall'art. 12 DLGS 10/09/93, n. 360 e successivamente modificato anche dall'art. 29, L 07/12/99, n. 472.
(2) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia 22/12/04 (G.U. 30 dicembre 2004, n. 305).


Indietro
 
  Disclaimer | Copyright ®