Art. 200. Contestazione e verbalizzazione delle violazioni. (1)
1. La violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.
2. Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono che vi siano inserite. Nel regolamento è indicato il relativo modello.
3. Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido.
4. Copia del verbale è consegnata immediatamente all'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore.
--------------------------------------------------------------------------------
Vedi art. 140 DPR 15/06/59, n. 393
Cfr. art. 383 DPR 16/12/92, n. 495
(1) Vedi art. 13 L. 24/11/81, n. 689.
L'art. 51 del D.Lgs. 24/06/98, n. 213 stabilisce quanto segue: "A decorrere dal 1 gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato".
Indietro