Art. 205. Opposizione innanzi all'autorità giudiziaria.
1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, o di sessanta giorni dalla stessa, se l'interessato risiede all'estero.
[2. Nei casi indicati dal comma 3 dell'art. 7 del codice di procedura civile, nel testo sostituito dall'art. 17 della legge 21 novembre 1991, n. 374, l'opposizione è proposta innanzi al giudice di pace del luogo della commessa violazione. Resta ferma la competenza del pretore quando, sia stata applicata una sanzione amministrativa accessoria.] (1)
3. Il prefetto, legittimato passivo nel giudizio di opposizione, puo' delegare la tutela giudiziaria all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore laddove questa sia anche destinataria dei proventi, secondo quanto stabilito dall'articolo 208. (2).
--------------------------------------------------------------------------------
(1) Comma modificato dall'art. 107, DLGS 10/09/93, n. 360 ed infine soppresso dall'art. 23, DLGS 30/12/99, n. 507.
(2) Precedentemente sostituito dall'art. 23, DLGS 30/12/99, n. 507, è così sostituito dall'art. 4 DL 27/6/2003, n. 151, successivamente convertito, con modificazioni, dalla L 1/8/2003, n. 214.
Indietro