Prospetto riassuntivo delle procedure concernenti le violazioni al codice stradale ed i possibili ricorsi.
Art. 209. Prescrizione.
La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689. (1)
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(1) Il termine è di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dal codice civile.