Art. 233. Norme transitorie relative al titolo I.
1. La regolamentazione dei parcheggi ai sensi dell'art. 7 deve essere effettuata nel termine di mesi sei dall'entrata in vigore del presente codice. Fino a quella data si applicano le disposizioni previgenti.
2. Le disposizioni di cui all'art. 9 si applicano alle competizioni sportive su strada che avranno luogo dal 1° gennaio 1994. Fino a quella data si applicano le disposizioni previgenti.
3. Restano ferme le disposizioni contenute nell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162. (1)
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Cfr. art. 407 DPR 16/12/92, n. 495
(1) Comma modificato dall'art. 126 DLGS 10/09/93, n. 360.
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