Art. 234. Norme transitorie relative al titolo II.
1. Per gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni dell'articolo 20 i comuni stabiliranno un periodo transitorio durante il quale restano consentiti le occupazioni, le installazioni e gli accessi al momento esistenti. (1)
2. Le norme relative al rilascio di autorizzazioni e concessioni previste dal titolo II ed alle relative formalità di cui agli articoli 26 e 27 si applicano dopo sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice. I lavori e le prescrizioni tecniche fissati nelle autorizzazioni e concessioni rilasciate anteriormente al detto termine, devono essere iniziati entro tre mesi ed ultimati entro un anno dalla data dell'autorizzazione o concessione, fatti salvi i diversi termini eventualmente stabiliti nei rispettivi disciplinari di autorizzazione o di concessione.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice devono essere emanate le direttive di cui all'articolo 36, comma 6; entro un anno dall'emanazione di tali direttive devono essere adottati i piani di traffico di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo, da attuare nell'anno successivo.
4. Entro un anno dall'entrata in vigore delle presenti norme la segnaletica di pericolo e di prescrizione permanente, deve essere adattata alle norme del presente codice e del regolamento; la restante segnaletica deve estete adeguata entro tre anni. In caso di sostituzione, i nuovi segnali devono essere conformi alle norme del presente codice e del regolamento. (2)
Fino a tale data è consentito il permanere della segnaletica attualmente esistente. Entro lo stesso termine devono essere realizzate le opere necessarie per l'adeguamento dei passaggi a livello di cui all'articolo 44.
5. Le norme di cui agli articoli 16, 17 e 18 si applicano successivamente alla delimitazione dei centri abitati prevista dall'articolo 4 ed alla classificazione delle strade prevista dall'articolo 2, comma 2. Fino all'attuazione di tali adempimenti si applicano le previdenti disposizioni in materia. (3)
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Cfr. art.407 DPR 16/12/92, n. 495
(1) Comma modificato dall'art. 127 DLGS 10/09/93, n. 360 e poi modificato dall'art. 8 DL 04/10/96, n. 517, convertito, con modificazioni, in legge 4/12/96, n. 611, e sostituito dall'art. 1 L 30/03/99, n. 83 e successivamente modificato anche dall'art. 29, L 07/12/99, n. 472.
(2) Comma modificato dall'art. 127 DLGS 10/09/93, n. 360
(3) Comma aggiunto dall'art. 127 DLGS 10/09/93, n. 360.
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