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Art. 46. Nozione di veicolo.
1. Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo quelle per uso di bambini o di invalidi, anche se asservite da motore, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento.
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Vedi art. 20 DPR 15/06/59, n. 393
Cfr. art. 196 DPR 16/12/92, n. 495
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