Art. 51. Slitte.
1. La circolazione delle slitte e di tutti i veicoli muniti di pattini, a trazione animale, è ammessa soltanto quando le strade sono ricoperte di ghiaccio o neve di spessore sufficiente ad evitare il danneggiamento del manto stradale.
2. Chiunque circola con slitte in assenza delle condizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 19,95 a euro 81,90. (1)
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Vedi art. 6 DPR 15/06/59, n. 393
(1) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia 22/12/04 (G.U. 30 dicembre 2004, n. 305)
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