Art. 58. Macchine operatrici.
1. Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature. In quanto veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.
2. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici si distinguono in:
a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;
b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili;
c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.
3. Le macchine operatrici semoventi, in relazione alle loro caratteristiche, possono essere attrezzate con un numero di posti, per gli addetti, non superiore a tre, compreso quello del conducente.
4. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine operatrici semoventi a ruote non pneumatiche o a cingoli non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h. (1)
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Vedi art. 30 DPR 15/06/59, n. 393
Cfr. artt. 211-213 DPR 16/12/92, n. 495
(1) Vedi DM 04/09/96, n. 568 (GU 7 novembre 1996, n. 261), recante il Regolamento in materia di accertamento dei requisiti delle macchine agricole, delle macchine operatrici dei loro componenti o entità tecniche prodotte in serie; in base a tale regolamento le disposizioni da applicarsi sono le medesime del DM 16/01/95, n. 94 che reca le norme sulle procedure amministrative di omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi.
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