Art. 64. - Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte.
1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di un dispositivo di frenatura efficace e disposto in modo da poter essere in qualunque occasione facilmente e rapidamente manovrato.
2. Sono vietati i dispositivi di frenatura che agiscono direttamente sul manto stradale.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e dell'art. 69 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55. (1)
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Vedi art. 25 DPR 15/06/59, n. 393
Cfr. art. 220 DPR 16/12/92, n. 495
(1) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia 22/12/04 (G.U. 30 dicembre 2004, n. 305).
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