Art. 75. Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione.
1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi, per essere ammessi alla circolazione sono soggetti all'accertamento dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme del presente codice.
Per i ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cm3, tale accertamento è limitato al solo motore.
2. L'accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante visita e prova da parte dei competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. con modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti. (3)
Con lo stesso decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento.
3. I veicoli indicati nel comma I i loro componenti o entità tecniche, prodotti in serie, sono soggetti all'omologazione del tipo; questa ha luogo a seguito dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su un prototipo, secondo le modalità stabilite, con decreto del Ministro dei trasporti. Con lo stesso decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione. (2) (4)
4. I veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all'articolo 85 o a servizio di piazza, di cui all'articolo 86 o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all'articolo 87, sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2. (2)
5. Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione, totale o parziale, rilasciata da uno Stato estero, può essere riconosciuta in Italia a condizione di reciprocità.
6. L'omologazione può essere rilasciata anche a veicoli privi di carrozzeria. Il successivo accertamento sul veicolo carrozzato ha luogo con le modalità previste nel comma 2.
7. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente. (5)
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Vedi art. 53 e 54 DPR 15/06/59, n. 393
Cfr. art. 219 e 221 DPR 16/12/92, n. 495
(1) Vedi DM 05/04/94 (GU 30/04/94, n. 99 s.o n. 67) che reca l'attuazione della direttiva C.E.E. n. 92761 del 30/06/92 sull'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote E DM 16/01/95, n. 94 (GU 31 marzo 1995, n. 76 s.o. n. 38) recante norme sulle procedure amministrative di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
(2) Comma modificato dall'art. 34 DLGS 10/09/93, n. 360.
(3) A norma dell'art. 17 DLGS 15 gennaio 2002 n. 9, la denominazione "ufficio o uffici o ufficio provinciale o uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "ufficio o uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri".
(4) A norma dell'art. 17 DLGS 15 gennaio 2002 n. 9, la denominazione "Ministro e Ministero dei trasporti e della navigazione" è sostituita dalla seguente: "Ministro e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".
(5) A norma dell'art. 17 DLGS 15 gennaio 2002 n. 9, la denominazione "Ministro e Ministero dell'ambiente" è sostituita dalla seguente: "Ministro e Ministero dell'ambiente e del territorio".
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