Art. 81. Competenze dei funzionari del Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.
1. Gli accertamenti tecnici previsti dal presente codice in materia di veicoli a motore e di quelli da essi trainati sono effettuati da dipendenti appartenenti ai ruoli della Direzione generale della M.C.T.C. della VIª, VIIª, VIIIª e IXª qualifica funzionale o dirigenti, muniti di diploma di laurea in ingegneria o architettura, ovvero diploma di perito industriale, perito nautico, geometra o maturità scientifica. (2)
2. I dipendenti di cui al comma 1, muniti di diploma di perito industriale, perito nautico, geometra o maturità scientifica vengono abilitati all'effettuazione degli accertamenti tecnici a seguito di apposito corso di qualificazione con esame finale, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti. (1)
3. Il regolamento determina i profili professionali, che danno titolo all'effettuazione degli accertamenti tecnici di cui ai commi precedenti.
4. Con decreto del Ministro dei trasporti vengono fissate le norme e le modalità di effettuazione del corso di qualificazione previsto dal comma 2. (1)
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Cfr. art. 242 DPR 16/12/92, n. 495
(1) A norma dell'art. 17 DLGS 15 gennaio 2002 n. 9, la denominazione "Ministro e Ministero dei trasporti e della navigazione" è sostituita dalla seguente: "Ministro e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".
(2) A norma dell'art. 17 DLGS 15 gennaio 2002 n. 9, la denominazione "la o della Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "il o del Dipartimento per i trasporti terrestri".
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