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Art. 90. Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza.
1. Il servizio di piazza di trasporto di cose per conto terzi è disciplinato dalle norme specifiche di settore; la carta di circolazione è rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta per effettuare il servizio. (1)

2. Chiunque utilizza per il trasporto di cose per conto di terzi in servizio di piazza veicoli non adibiti a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 357,00 ad Euro 1.433,00. (2)

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(1) Comma modificato dall'art. 39 DLGS 10/09/93, n. 360.
(2) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia 22/12/04 (G.U. 30 dicembre 2004, n. 305).


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