Art. 95. Carta provvisoria di circolazione, duplicato ed estratto della carta di circolazione.
1. Qualora il rilascio della carta di circolazione non possa avvenire contestualmente al rilascio della targa, l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., all'atto della immatricolazione del veicolo, rilascia la carta provvisoria di circolazione della validità massima di novanta giorni. (4)
1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto dirigenziale, stabilisce il procedimento per il rilascio, attraverso il proprio sistema informatico, del duplicato delle carte di circolazione, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264. (6)
[2. L'estratto della carta di circolazione può essere rilasciato dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., con le modalità previste all'art. 92.] (3) (4)
[3. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della carta di circolazione l'intestatario deve, entro quarantotto ore dalla constatazione, farne denuncia agli organi di polizia che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta. (1)] (3)
[4. L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., previa presentazione della ricevuta e della dichiarazione di responsabilità ai fini amministrativi resa nelle forme di cui alle leggi 4 gennaio 1968, n. 15, e 11 maggio 1971, n. 390, rilascia la carta provvisoria di circolazione della validità massima di trenta giorni.] (3) (4)
[5. Trascorsi trenta giorni dalla presentazione della denuncia di cui al comma 3 senza che la carta di circolazione sia stata rinvenuta, l'intestatario deve richiedere una nuova immatricolazione.] (3)
6. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta provvisoria di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 71,00 ad Euro 286,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo fino al rilascio della carta di circolazione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (1) (2)
7. Chiunque circola senza avere con sé l'estratto della carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 21,00 ad Euro 85,00. (2)
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Vedi art. 60 DPR 15/06/59, n. 393
(1) Comma modificato dall'art. 43 DLGS 10/09/93, n. 360.
(2) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia 22/12/04 (G.U. 30 dicembre 2004, n. 305).
(3) Comma abrogato dall'art. 3, DPR 09/03/00, n. 105.
(4) A norma dell'art. 17 DLGS 15 gennaio 2002 n. 9, la denominazione "ufficio o uffici o ufficio provinciale o uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C." è sostituita dalla seguente: "ufficio o uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri".
(5) Rubica modificata dall'art. 2 DL 27/06/03, n. 151, successivamente convertito, con modificazioni, dalla L 1/08/03, n. 214.
(6) Comma aggiunto dall'art. 2 DL 27/6/2003, n. 151, successivamente convertito, con modificazioni, dalla L 1/8/2003, n. 214.
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