Il portale per la Polizia Municipale dei piccoli comuni italiani
No banner in farm
Leggi e decreti
Circolari Ministeriali
Corte Costituzionale
Cassazione Civile
Decreto del Prefetto
Corte dei Conti
Giudici di Pace
Ministero dell'Interno
Ministero Trasporti
Polizie locali-Prefetture
Patente a Punti
Codice della Strada
Importo sanzioni
Dispositivi Tecnici
Approfondimenti
Consultazione verbali
Editoriali
Forum
Iscrizione Newsletter
L'esperto risponde
Pubblicità
Home

Ricerca nel sito:
 
EVENTI DA NON PERDERE
 Evento
Non ci sono eventi da segnalare in questo momento
INFORMAZIONI AGLI UTENTI
 Consultazione verbali
Accedi alle informazioni sul verbale che hai ricevuto dai Comuni convenzionati col servizio gestito dalla Euten Srl.
 Patente a punti
Modulo di comunicazione dati del conducente, si può stampare e compilare pronto per l`invio al Comando di P.M.
 Ricorsi avverso verbali CdS
Prospetto riassuntivo delle procedure concernenti le violazioni al codice stradale ed i possibili ricorsi.


 
Art. 97. Formalità necessarie per la circolazione dei ciclomotori.
1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:
a) un certificato di circolazione, contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonché quelli della targa e dell'intestatario, rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226;
b) una targa, che identifica l'intestatario del certificato di circolazione. (2) (**)

2. La targa e' personale e abbinata a un solo veicolo. (5) Il titolare la trattiene in caso di vendita. La fabbricazione e la vendita delle targhe sono riservate allo Stato, che può affidarle con le modalità previste dal regolamento a soggetti terzi. (2)

3. Ciascun ciclomotore e' individuato nell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226, da una scheda elettronica, contenente il numero di targa, il nominativo del suo titolare, i dati costruttivi e di identificazione di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il titolare della targa sia risultato intestatario, con l'indicazione della data e dell'ora di ciascuna variazione d'intestazione. I dati relativi alla proprietà del veicolo sono inseriti nel sistema informatico del Dipartimento per i trasporti terrestri a fini di sola notizia, per l'individuazione del responsabile della circolazione. (2)

4. Le procedure e la documentazione occorrente per il rilascio del certificato di circolazione e per la produzione delle targhe sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo criteri di economicità e di massima semplificazione. (2)

5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dall'art. 52 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71,00 a euro 286,00. Alla stessa sanzione soggiace chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dall'art. 52. (4)

6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'art. 52 o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 35,00 a euro 143,00. (3) (4)

7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non e' stato rilasciato il certificato di circolazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 131,00 a euro 524,00. (2) (*)

8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di targa e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 65,00 a euro 262,00. (2) (*)

9. Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa non propria e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.549,00 a euro 6.197,00. (2) (*)

10. Chiunque circola con un ciclomotore munito di una targa cui dati non siano chiaramente visibili è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 21,00 a euro 85,00. (3) (4)

11. Chiunque fabbrica o vende targhe con caratteristiche difformi da quelle indicate dal regolamento, ovvero circola con un ciclomotore munito delle suddette targhe e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.549,00 a euro 6.197,00. (2) (*)

12. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non e' stato richiesto l'aggiornamento del certificato di circolazione per trasferimento della proprieta' secondo le modalita' previste dal regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 327,00 a euro 1.311,00 (*). Alla medesima sanzione e' sottoposto chi non comunica la cessazione della circolazione. Il certificato di circolazione e' ritirato immediatamente da chi accerta la violazione ed e' inviato al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede agli aggiornamenti previsti dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse. (2)

13. L'intestatario che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del certificato di circolazione o della targa non provvede, entro quarantotto ore, a farne denuncia agli organi di polizia e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 65,00 a euro 262,00 (*). Alla medesima sanzione e' soggetto chi non provvede a chiedere il duplicato del certificato di circolazione entro tre giorni dalla suddetta denuncia. (2) (*)

14. Alle violazioni previste dai commi 5, 6 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dai commi 5 e 6, si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facoltà degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione, di chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in caso di accertata illegittimità della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (2) (4)

---------------------------------------------------
Vedi art. 62 DPR 15/06/59, n. 393
Cfr. art. 248-253 DPR 16/12/92, n. 495
(1) Rubrica così sostituita dall'art. 3 DLGS 15/01/02, n. 9, a decorrere dal 1° luglio 2004 ai sensi dell'art. 7 DL 27/06/03, n. 151, successivamente convertito con modificazioni dalla L 01/08/03, n. 214.
(2) Comma così sostituito dall'art. 3 DLGS 15/01/02, n. 9, a decorrere dal 1° luglio 2004 ai sensi dell'art. 7 DL 27/06/03, n. 151, successivamente convertito con modificazioni dalla L 01/08/03, n. 214.
(3) Comma modificato dall'art. 3 DLGS 15/01/02, n. 9, a decorrere dal 1° luglio 2004 ai sensi dell'art. 7 DL 27/06/03, n. 151, successivamente convertito con modificazioni dalla L 01/08/03, n. 214.
(4) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia 22/12/04 (G.U. 30 dicembre 2004, n. 305).
(5) Comma modificato dall'art. 5 DL 30/6/2005, n. 115, successivamente convertito con modificazioni dalla L 17/8/2005, n. 168.
(6) Si riporta quanto disposto ai sensi del comma 1-bis dell'art. 5 DL 30/6/2005, n. 115, successivamente convertito con modificazioni dalla L 17/8/2005, n. 168 : "Art. 5 comma 1 bis. Gli istituti della revisione, sospensione e revoca della patente di guida di cui agli articoli 128, 129, 130 e 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si applicano, limitatamente alla perdita ovvero alla verifica dei requisiti fisici e psichici, anche ai conducenti dei ciclomotori. Analogamente, si applicano al certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori le norme concernenti la durata di validità della patente della categoria A, di cui all'articolo 126 del medesimo decreto. La conferma di validità del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori è effettuata con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri". (*) Gli importi così previsti dal DLGS 15/01/02, n. 9, non tengono conto degli aumenti biennali introdotti per effetto del DM 22/12/04 (G.U. 30 dicembre 2004, n. 305), ma sono stati arrotondati, dove necessario, ai sensi dell'art. 195, comma 3-bis, DLGS 30/04/92, n. 285. (**) I prezzi dei contrassegni per ciclomotori sono stati fissati dal DM 30/07/97 nella misura seguente: contrassegno di identificazione € 7,02 (costo di produzione) e € 3,51 (quota di maggiorazione), a decorrere dal 1° novembre 1997.


Indietro
 
  Disclaimer | Copyright ®