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Ecco il testo della sentenza 274/2013/PAR:


REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI

IN

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA

LOMBARDIA

 

composta dai magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua                             Presidente

dott. Giuseppe Roberto Mario Zola                  Consigliere

dott. Gianluca Braghò                                   Primo Referendario  (relatore)

dott. Alessandro Napoli                                 Referendario

dott.ssa Laura De Rentiis                               Referendario

dott. Donato Centrone                                  Referendario

dott. Francesco Sucameli                              Referendario

dott. Cristiano Baldi                             Referendario

dott. Andrea Luberti                                     Referendario

 

nell’adunanza in camera di consiglio del 25 giugno 2013

 

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la nota n. 34100 di protocollo in data 23 maggio 2013, con la quale il Presidente della Provincia di Pavia ha richiesto un parere in materia di contabilità pubblica;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del Presidente della Provincia di Pavia;

Udito il relatore dott. Gianluca Braghò;

 

PREMESSO CHE

 

       Il Presidente della Provincia di Pavia, mediante nota n. 34100 del 23 maggio 2013, ha posto un quesito sulla corretta interpretazione dell’art. 208 , comma 4 lettera b) del codice della strada, anche in considerazione della precedente pronuncia della Corte dei conti, Sezione Regionale Toscana, n. 104/2010 del 15 settembre 2010.

In particolare il Presidente chiede alla Sezione di conoscere se, nel concetto di “mezzi ed attrezzature” a cui fa riferimento la norma si possa far ricomprendere tutto ciò che non abbia un diretto legame con il potenziamento delle attività di controllo in materia di circolazione stradale, ma che si ritiene necessario al fine di poter espletare il servizio in maniera regolare ed efficiente, come ad esempio:

·                divise e buffetteria;

·                armi in dotazione, cartucce, poligono per esercitazioni obbligatorie;

·                blocchi verbali in carta copiativa, prontuario, testi normativi, corsi di formazione e/o aggiornamento professionale;

·                dotazioni obbligatorie e facoltative dei veicoli;

·                apparecchiature informatiche portatili.

 

AMMISSIBILITA’ SOGGETTIVA ED OGGETTIVA

 

La richiesta di parere di cui sopra è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti “pareri in materia di contabilità pubblica”.

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge 131/2003, recante adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.

La Sezione, preliminarmente, è chiamata a pronunciarsi sull’ammissibilità della richiesta, con riferimento ai parametri derivanti dalla natura della funzione consultiva prevista dalla normazione sopra indicata. 

Con particolare riguardo all’individuazione dell’organo legittimato a inoltrare le richieste di parere delle provincie, si osserva che il Presidente è l’organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell’ente ai sensi dell’art. 50 T.U.E.L.

Pertanto, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall’organo legittimato a proporla.

Sotto il profilo oggettivo, il quesito proposto è diretto ad ottenere indicazioni relative alla corretta applicazione di norme valide per la generalità degli enti locali; nonché, rientra nella materia della contabilità pubblica, poiché l’art. 208 del codice della strada indica agli enti locali di perseguire determinate finalità di interesse pubblico, imponendo alle Amministrazioni locali di utilizzare una parte delle risorse derivanti dall’accertamento di violazioni alle disposizioni contenute nel Codice della strada per effettuare interventi indicati dalla norma de qua.

Il quesito riveste portata generale ed astratta e non interferisce né con la sfera di discrezionalità riservata dalla legge alla pubblica amministrazione locale, né con possibili questioni attinenti alla giurisdizione civile, amministrativa o di responsabilità amministrativo-contabile.

Ne consegue che la richiesta di parere, rientrando nella nozione di contabilità pubblica, è oggettivamente ammissibile e può essere esaminata nel merito.

 

MERITO

 

Il quesito proposto verte sulla corretta interpretazione della disposizione contenuta nell’art. 208 comma 4 lett. b) del codice della Strada, circa la destinazione dei proventi riscossi dall’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie quale conseguenza punitiva alle violazioni alle norme in tema di circolazione stradale.

L’amministrazione interpellante ritiene che un’interpretazione restrittiva di tale disposizione, limitata alle spese che siano in correlazione immediata e diretta con le specifiche destinazioni previste dalla legge, non consenta di acquistare mezzi ed attrezzature ritenute utili per il potenziamento dell’attività di controllo, nonché di stanziare somme per la programmazione di corsi di formazione e di aggiornamento professionale.

L’amministrazione prefigura quindi uno scenario paradossale nel quale la rigidità normativa produce effetti contrari rispetto alla finalità cui la norma è preordinata.

Soccorrono a dirimere i dubbi prospettati dalla provincia di Pavia, le regole ermeneutiche su cui si fonda l’interpretazione della norma di legge, nonché la preferenza verso opzioni interpretative che consentono alle disposizioni normative di realizzare l’effetto utile in vista del quale sono state emanate.

E’ noto che il legislatore, modificando il testo dell’art. 208 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285, ha inteso rafforzare la deroga al principio di unicità del bilancio, consentendo che i proventi da sanzione amministrativa in tema di circolazione stradale siano vincolati a specifiche destinazioni previste per legge, al fine di correlare parte delle somme incassate dalle amministrazioni locali al miglioramento della sicurezza e potenziamento delle attività di controllo sulla circolazione stradale.

In particolare l’art. 208 comma 4 lett. b) ha previsto che in misura non inferiore ad un quarto della quota di detti proventi spettanti agli enti (1/4 del 50 per cento) sia destinata “…al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale..”.

Orbene, la legge individua con esattezza la specifica destinazione delle risorse (potenziamento dei controlli in funzione preventiva ed accertamento con finalità repressiva delle violazioni), limitandosi ad esemplificare talune categorie di spesa che si pongono in stretta correlazione con gli scopi predeterminati in sede legislativa.

L’utilizzo vincolato dei proventi è direttamente connesso con l’acquisto (in piena proprietà o nella disponibilità) di automezzi, mezzi ed attrezzature dei Corpi di polizia locale (provinciale e municipale).

Il legislatore ha quindi ampliato a beneficio delle amministrazioni locali la facoltà di reperire gli strumenti ed i mezzi fisici e tecnici necessari all’espletamento del servizio.

Non v’è dubbio che il riferimento agli automezzi e ai mezzi, si riferisca alle dotazioni di beni del reparto o del Corpo considerato nel suo insieme. Tuttavia, l’uso del termine “attrezzature” evidenzia l’ammissibilità di spese sostenute per incrementare i dispositivi individuali in dotazione al singolo agente o ufficiale che presta il servizio di Polizia locale.

Rientrano de plano nella nozione di attrezzature quasi tutti gli esempi annotati dall’amministrazione richiedente (divise e buffetteria, armi di reparto o individuali corredati da cartucce, blocchi verbali, prontuario, testi normativi, dotazioni obbligatorie e facoltative dei veicoli, apparecchiature informatiche portatili).

Occorre inoltre evidenziare come l’esemplificazione delle categorie di acquisto vincolato alla specifica destinazione non sia tassativa, ma sia, invero, connessa con l’inerenza della spesa rispetto alle finalità individuate dalla legge.

Alla luce del dato testuale, ricavabile dall’art. 208 comma 4 lett. b, il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni è perseguito “anche” mediante gli acquisti di che trattasi. Ne consegue che l’amministrazione locale, nell’esercizio della propria sfera di discrezionalità, pur sempre vincolata alla specifica destinazione, possa impegnare quote dei proventi ex art. 208 Codice della Strada per sostenere acquisti di beni e finanche di servizi strumentali ulteriori rispetto alle categorie testualmente esemplificate nel testo normativo.

Venendo alla classificazione enunciata dall’amministrazione richiedente, non v’è dubbio che lo svolgimento di esercitazioni di tiro, peraltro obbligatorie, siano attività finanziabili con la quota dei proventi de quibus, poiché attengono al mantenimento di efficienza organizzativa e professionale dell’appartenente al Corpo di Polizia locale.

Non di meno, anche se in via apparentemente meno evidente, non può essere revocato in dubbio che la programmazione e lo svolgimento di corsi di formazione e di aggiornamento professionale siano da annoverarsi fra le spese sostenibili ai sensi dell’art. 208 comma 4 lett. b del D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285, purché la spesa per l’attività formativa sia congrua e strettamente inerente alla finalità di aggiornamento professionale nelle materia della circolazione stradale ed abbia lo scopo di accrescere il livello professionale del personale dipendente nell’espletamento dell’attività di controllo e di repressione delle violazioni al Codice della Strada.

In conclusione, la corretta interpretazione della disposizione oggetto del quesito si fonda sulla valorizzazione del significato testuale delle parole utilizzate dal legislatore e, in via sussidiaria, dall’accertamento della ratio legis, tesa sempre, nel caso di specie, ad assicurare l’incremento dei controlli preventivi e repressivi nel settore della circolazione stradale.

P.Q.M.

Il Relatore                                                                            Il Presidente

   (Dott. Gianluca Braghò)                                                      (Dott. Nicola Mastropasqua)

 

 

Depositata in Segreteria

il 03 luglio 2013

Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Daniela Parisini)


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