Ecco il testo della sentenza 274/2013/PAR:
REPUBBLICA ITALIANA
LA
CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI
CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA
composta dai magistrati:
dott. Nicola Mastropasqua Presidente
dott. Giuseppe Roberto Mario Zola Consigliere
dott. Gianluca Braghò Primo
Referendario (relatore)
dott. Alessandro Napoli Referendario
dott.ssa Laura De Rentiis Referendario
dott. Donato Centrone Referendario
dott. Francesco Sucameli Referendario
dott. Cristiano Baldi Referendario
dott. Andrea Luberti
Referendario
nell’adunanza in camera di consiglio del 25 giugno 2013
Visto il testo unico delle leggi
sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214,
e successive modificazioni;
Vista la legge 21 marzo 1953, n.
161;
Vista la legge 14 gennaio 1994,
n. 20;
Vista la deliberazione delle
Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha
approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della
Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del
3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;
Visto il decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali;
Vista la legge 5 giugno 2003, n.
131;
Vista la nota n. 34100 di
protocollo in data 23 maggio 2013, con la quale il Presidente della Provincia
di Pavia ha richiesto un parere in materia di contabilità pubblica;
Vista la deliberazione n.
1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i
criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall’art. 7,
comma 8, della legge n. 131/2003;
Vista l’ordinanza con la quale il
Presidente ha convocato la Sezione per l’adunanza odierna per deliberare sulla
richiesta del Presidente della Provincia di Pavia;
Udito il relatore dott. Gianluca
Braghò;
PREMESSO CHE
Il Presidente della Provincia di Pavia,
mediante nota n. 34100 del 23 maggio 2013, ha posto un quesito sulla corretta
interpretazione dell’art. 208 , comma 4 lettera b) del codice della strada,
anche in considerazione della precedente pronuncia della Corte dei conti,
Sezione Regionale Toscana, n. 104/2010 del 15 settembre 2010.
In particolare il Presidente
chiede alla Sezione di conoscere se, nel concetto di “mezzi ed attrezzature” a
cui fa riferimento la norma si possa far ricomprendere tutto ciò che non abbia
un diretto legame con il potenziamento delle attività di controllo in materia
di circolazione stradale, ma che si ritiene necessario al fine di poter
espletare il servizio in maniera regolare ed efficiente, come ad esempio:
· divise e buffetteria;
· armi in dotazione, cartucce,
poligono per esercitazioni obbligatorie;
· blocchi verbali in carta
copiativa, prontuario, testi normativi, corsi di formazione e/o aggiornamento
professionale;
· dotazioni obbligatorie e
facoltative dei veicoli;
· apparecchiature informatiche
portatili.
AMMISSIBILITA’ SOGGETTIVA ED
OGGETTIVA
La richiesta di parere di cui
sopra è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta
nell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale dispone che
le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere
alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti “pareri in materia di
contabilità pubblica”.
La funzione consultiva delle
Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge 131/2003,
recante adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.
La Sezione, preliminarmente, è
chiamata a pronunciarsi sull’ammissibilità della richiesta, con riferimento ai
parametri derivanti dalla natura della funzione consultiva prevista dalla
normazione sopra indicata.
Con particolare riguardo
all’individuazione dell’organo legittimato a inoltrare le richieste di parere
delle provincie, si osserva che il Presidente è l’organo istituzionalmente
legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante
dell’ente ai sensi dell’art. 50 T.U.E.L.
Pertanto, la richiesta di parere
è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall’organo legittimato a
proporla.
Sotto il profilo oggettivo, il
quesito proposto è diretto ad ottenere indicazioni relative alla corretta
applicazione di norme valide per la generalità degli enti locali; nonché,
rientra nella materia della contabilità pubblica, poiché l’art. 208 del codice
della strada indica agli enti locali di perseguire determinate finalità di
interesse pubblico, imponendo alle Amministrazioni locali di utilizzare una
parte delle risorse derivanti dall’accertamento di violazioni alle disposizioni
contenute nel Codice della strada per effettuare interventi indicati dalla
norma de qua.
Il quesito riveste portata generale
ed astratta e non interferisce né con la sfera di discrezionalità riservata
dalla legge alla pubblica amministrazione locale, né con possibili questioni
attinenti alla giurisdizione civile, amministrativa o di responsabilità
amministrativo-contabile.
Ne consegue che la richiesta di
parere, rientrando nella nozione di contabilità pubblica, è oggettivamente
ammissibile e può essere esaminata nel merito.
MERITO
Il quesito proposto verte sulla
corretta interpretazione della disposizione contenuta nell’art. 208 comma 4
lett. b) del codice della Strada, circa la destinazione dei proventi riscossi
dall’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie quale conseguenza
punitiva alle violazioni alle norme in tema di circolazione stradale.
L’amministrazione interpellante
ritiene che un’interpretazione restrittiva di tale disposizione, limitata alle
spese che siano in correlazione immediata e diretta con le specifiche
destinazioni previste dalla legge, non consenta di acquistare mezzi ed attrezzature
ritenute utili per il potenziamento dell’attività di controllo, nonché di
stanziare somme per la programmazione di corsi di formazione e di aggiornamento
professionale.
L’amministrazione prefigura
quindi uno scenario paradossale nel quale la rigidità normativa produce effetti
contrari rispetto alla finalità cui la norma è preordinata.
Soccorrono a dirimere i dubbi
prospettati dalla provincia di Pavia, le regole ermeneutiche su cui si fonda
l’interpretazione della norma di legge, nonché la preferenza verso opzioni
interpretative che consentono alle disposizioni normative di realizzare
l’effetto utile in vista del quale sono state emanate.
E’ noto che il legislatore,
modificando il testo dell’art. 208 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285, ha inteso
rafforzare la deroga al principio di unicità del bilancio, consentendo che i
proventi da sanzione amministrativa in tema di circolazione stradale siano
vincolati a specifiche destinazioni previste per legge, al fine di correlare
parte delle somme incassate dalle amministrazioni locali al miglioramento della
sicurezza e potenziamento delle attività di controllo sulla circolazione
stradale.
In particolare l’art. 208 comma 4
lett. b) ha previsto che in misura non inferiore ad un quarto della quota di
detti proventi spettanti agli enti (1/4 del 50 per cento) sia destinata “…al
potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in
materia di circolazione stradale anche attraverso l’acquisto di automezzi,
mezzi ed attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di
polizia municipale..”.
Orbene, la legge individua con
esattezza la specifica destinazione delle risorse (potenziamento dei controlli
in funzione preventiva ed accertamento con finalità repressiva delle
violazioni), limitandosi ad esemplificare talune categorie di spesa che si
pongono in stretta correlazione con gli scopi predeterminati in sede
legislativa.
L’utilizzo vincolato dei proventi
è direttamente connesso con l’acquisto (in piena proprietà o nella
disponibilità) di automezzi, mezzi ed attrezzature dei Corpi di polizia locale
(provinciale e municipale).
Il legislatore ha quindi ampliato
a beneficio delle amministrazioni locali la facoltà di reperire gli strumenti
ed i mezzi fisici e tecnici necessari all’espletamento del servizio.
Non v’è dubbio che il riferimento
agli automezzi e ai mezzi, si riferisca alle dotazioni di beni del reparto o
del Corpo considerato nel suo insieme. Tuttavia, l’uso del termine
“attrezzature” evidenzia l’ammissibilità di spese sostenute per incrementare i
dispositivi individuali in dotazione al singolo agente o ufficiale che presta
il servizio di Polizia locale.
Rientrano de plano nella nozione
di attrezzature quasi tutti gli esempi annotati dall’amministrazione
richiedente (divise e buffetteria, armi di reparto o individuali corredati da
cartucce, blocchi verbali, prontuario, testi normativi, dotazioni obbligatorie
e facoltative dei veicoli, apparecchiature informatiche portatili).
Occorre inoltre evidenziare come
l’esemplificazione delle categorie di acquisto vincolato alla specifica
destinazione non sia tassativa, ma sia, invero, connessa con l’inerenza della
spesa rispetto alle finalità individuate dalla legge.
Alla luce del dato testuale,
ricavabile dall’art. 208 comma 4 lett. b, il potenziamento delle attività di
controllo e di accertamento delle violazioni è perseguito “anche” mediante gli
acquisti di che trattasi. Ne consegue che l’amministrazione locale,
nell’esercizio della propria sfera di discrezionalità, pur sempre vincolata alla
specifica destinazione, possa impegnare quote dei proventi ex art. 208 Codice
della Strada per sostenere acquisti di beni e finanche di servizi strumentali
ulteriori rispetto alle categorie testualmente esemplificate nel testo
normativo.
Venendo alla classificazione
enunciata dall’amministrazione richiedente, non v’è dubbio che lo svolgimento
di esercitazioni di tiro, peraltro obbligatorie, siano attività finanziabili
con la quota dei proventi de quibus, poiché attengono al mantenimento di
efficienza organizzativa e professionale dell’appartenente al Corpo di Polizia
locale.
Non di meno, anche se in via
apparentemente meno evidente, non può essere revocato in dubbio che la
programmazione e lo svolgimento di corsi di formazione e di aggiornamento
professionale siano da annoverarsi fra le spese sostenibili ai sensi dell’art.
208 comma 4 lett. b del D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285, purché la spesa per
l’attività formativa sia congrua e strettamente inerente alla finalità di
aggiornamento professionale nelle materia della circolazione stradale ed abbia
lo scopo di accrescere il livello professionale del personale dipendente
nell’espletamento dell’attività di controllo e di repressione delle violazioni
al Codice della Strada.
In conclusione, la corretta
interpretazione della disposizione oggetto del quesito si fonda sulla
valorizzazione del significato testuale delle parole utilizzate dal legislatore
e, in via sussidiaria, dall’accertamento della ratio legis, tesa sempre, nel
caso di specie, ad assicurare l’incremento dei controlli preventivi e
repressivi nel settore della circolazione stradale.
P.Q.M.
Il Relatore
Il Presidente
(Dott. Gianluca
Braghò)
(Dott. Nicola
Mastropasqua)
Depositata in Segreteria
il 03 luglio 2013
Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)
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