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REPUBBLICA ITALIANA SENT. N. 502/2008
In nome del Popolo italiano
La Corte dei Conti
Sezione giurisdizionale per la Toscana
composta dai seguenti Magistrati:
Francesco D’ISANTO Presidente f.f.
Leonardo VENTURINI Consigliere
Rinieri FERONE Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nel giudizio di responsabilità promosso dalla Procura Regionale con atto di citazione a firma del Sostituto Procuratore Generale, dott. Nicola Bontempo, nei confronti del sig. B.L., nato a ********* il *******, residente come in atti.
Visto l’atto di citazione iscritto al n. 57010/REL del registro di segreteria, notificato nei termini; Uditi alla pubblica udienza del 20 febbraio 2008 il relatore, Consigliere dott. Rinieri Ferone, il P.M. nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Nicola Bontempo; non costituito il convenuto; Esaminati gli atti ed i documenti di causa;
Rilevato in
F A T T O
Con atto di citazione in data 11 maggio 2007 ed unita determinazione presidenziale ex art. 49 R.D. 1038/1933, notificati il 9 agosto 2007, è stato convenuto davanti a questa Corte il Sig. B L., responsabile del servizio di Polizia Municipale del Comune di ******, ritenuto responsabile del danno arrecato all’Ente di appartenenza per il pagamento della somma di € 506,89 (euro cinquecentosei/89) corrispondente, in parte, alle spese legali conseguenti alla soccombenza nel giudizio di opposizione ad un verbale di contravvenzione per violazione al codice della strada elevato dai vigili urbani di quel Comune, in parte, alle maggiori somme maturate per il ritardo nella liquidazione delle predette spese.
Il convenuto non ha accettato l’invito al pagamento della minore somma, rispetto al danno quantificato nell’atto di citazione, secondo la procedura ex art. 49 R.D. 1038/1933, né si è costituito in giudizio. Dalla ricostruzione dei fatti risulta che il Consiglio Comunale di *****, con delibera n. 74 del 15.11.2005, riconosceva, tra gli altri, anche il debito fuori bilancio relativo alle spese legali conseguenti alla soccombenza nel giudizio di opposizione ad un verbale di contravvenzione all’art. 142 1° e 8° comma del C.d.s., per superamento della velocità massima consentita. Il Giudice di Pace accoglieva il ricorso ritenendo illegittimo l’accertamento della violazione, in quanto operato con apparecchiatura automatica, senza la presenza di personale della P.M., in mancanza, però, della speciale omologazione della medesima apparecchiatura, necessaria per poter utilizzare la stessa senza il personale della P.M. secondo il combinato disposto dell’art. 201 – comma 1-bis, lett. f) e 1-ter C.d.s., come introdotti dall’art. 4 del D.L. 151/2003 e 4 D.L. 121/2002. Parte attrice contesta al Sig. B. la responsabilità per aver consentito la suddetta, illegittima, utilizzazione dell’apparecchiatura automatica per la rilevazione della velocità di circolazione dei veicoli, non munita della speciale omologazione, esponendo il Comune alla facile soccombenza in giudizio ed ai relativi oneri. Inoltre, la Procura contesta al sig. B. il ritardo frapposto nella liquidazione delle spese, ciò che ha causato ulteriori esborsi. Ed infatti, osserva la Procura che il sig. B., pur essendo a conoscenza dell’esistenza della pronuncia di annullamento del verbale di contravvenzione (sentenza n. 195/2005 del Giudice di Pace di Borgo San Lorenzo, depositata il 18.3.2005) avendo preso visione dell’avviso ex art. 133 c.p.c., sul quale risulta una sua annotazione autografa : “24.3.5 da inserire nel fascicolo”, non si è adoperato per il pagamento degli oneri legali, ciò che ha determinato l’ulteriore incremento dei medesimi oneri rispetto a quelli di minore entità liquidata nella sentenza. Il sig. B., in sede di controdeduzioni all’invito ex art. 5 – comma 1 – D.L. 453/1993, ha eccepito che solo in seguito alle direttive emanate con la circolare in data 23.2.2005 del Prefetto di Firenze, è stato chiarito che per l’uso automatico delle apparecchiature di rilevazione in argomento era necessaria la speciale omologazione e che a tali direttive si è subito adeguato con sua disposizione del 26.2.2005, con la quale sospendeva l’uso delle stesse apparecchiature fino all’intervenuta nuova omologazione. Mentre, per quel che riguarda il ritardo nella liquidazione delle spese, ha eccepito che la sentenza di annullamento del verbale di contravvenzione è stata notificata il 5.5.2005 al Comune, ma della stessa ha avuto conoscenza solo in data 14.11.2005. Tuttavia tali giusitificazioni non sono state ritenute utili a superare le contestazioni di addebito, per cui il sig. B. è stato convenuto in giudizio.
Considerato in
D I R I T T O
La domanda attrice è fondata. La colpa grave che la Procura addebita al convenuto consiste nel comportamento gravemente negligente tenuto dal medesimo, - fonte della soccombenza davanti al Giudice di Pace nel giudizio di cui in premessa, - per aver ignorato la non legittimità dell’uso con modalità automatiche delle apparecchiature, non munite della speciale omologazione, tenuto conto che tale divieto, oltre ad essere ritenuto implicitamente operante - ancor prima delle novelle legislative di cui agli artt. 4 del D.L. 121/2002 e art. 4 del D.L. 151/2003, - alla luce della giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, era stato, poi, espressamente codificato, come appena ricordato. Infatti, prima della legge 214/ 2003, il d.l. del 2002, convertito dalla legge 168/2002, aveva introdotto l’uso delle apparecchiature omologate, anche se non c’erano espresse disposizioni sulle modalità e cioè se con o senza la presenza del personale P.M. Su tale aspetto, come già ricordato, si è andato consolidando l’indirizzo giurisprudenziale della Cassazione che ha puntualizzato l’obbligo della presenza del personale, mentre le permanenti incertezze hanno formato oggetto di puntualizzazioni e direttive, come la circolare ministeriale del 25.6.2004, dove si legge, incidentalmente, che prima di quella norma in ogni caso le apparecchiature in parola erano utilizzabili solo quale ausilio alle funzioni accertative degli organi di polizia. La successiva circolare del Ministero dell’Interno in data 26.1.2005, come giustamente annota la Procura, non fa altro che ribadire che l’accertamento delle violazioni di cui agli artt. 142, 148, 176 e 146 – comma 3 – in modalità automatica sono possibili solo previa speciale omologazione. Alla luce delle considerazioni appena svolte, il Collegio ritiene gravemente negligente la condotta del B. nei termini contestati dalla Procura Regionale. Per quel che riguarda il ritardo frapposto nell’adozione degli atti occorrenti ex art. 194 D.Lgs. 267/2000 per il tempestivo pagamento delle spese di lite, il Collegio condivide le argomentazioni svolte dalla Procura circa l’irrilevanza del fatto relativo alla tardiva trasmissione all’Ufficio Polizia Municipale della sentenza notificata all’Amministrazione comunale il 5 maggio 2005, atteso che l’Amministrazione era comunque informata dell’esistenza della sentenza, - così come lo era espressamente anche il convenuto che aveva siglato l’avviso ex art. 133 c.p.c. - e che entro il termine di cui all’art. 14 del D.L. 669/1996, termine finale, avrebbe dovuto provvedere. La mancata costituzione in giudizio del convenuto esime il Collegio dalla delibazione di ulteriori aspetti circa la fondatezza della domanda, a parte il già operato vaglio dell’elemento psicologico e del nesso di causalità.
P. Q. M.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana, definitivamente pronunciando, condanna B. L. al pagamento, in favore dell’Amministrazione Comunale di *****, della somma di euro 506,89 (euro cinquecentosei/89) comprensiva di rivalutazione, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo. Le spese di giudizio, liquidate in € 178,73.=(Euro centosettantotto/73.=) seguono la soccombenza. Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. Così deciso in Firenze nella Camera di Consiglio del 20 febbraio 2008.
L'Estensore
F.to Rinieri FERONE
Il Presidente F.to Francesco D’ISANTO
Depositata in Segreteria il 14 LUGLIO 2008
IL DIRIGENTE
F.to dr. Giovanni Badame
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