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ORDINANZA N. 150 - 3 Aprile 2006
ANNO 2006

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Annibale MARINI: Presidente
- Franco BILE: Giudice
- Giovanni Maria FLICK “
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “
- Alfonso QUARANTA “
- Franco GALLO “
- Luigi MAZZELLA “
- Gaetano SILVESTRI “
- Sabino CASSESE “
- Maria Rita SAULLE “
- Giuseppe TESAURO “

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 2 e 4, della legge 1° agosto 2002, n. 168 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale) [recte: art. 4, commi 2 e 4, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 (Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168], promosso con ordinanza del 12 maggio 2005 dal Giudice di Pace di Isernia nel procedimento civile vertente tra Salvatore De Robbio e il Prefetto di Isernia, iscritta al n. 445 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2006 il Giudice relatore Luigi Mazzella.

Ritenuto che il Giudice di pace di Isernia, con ordinanza del 12 maggio 2005, hasollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 primo comma [recte: secondo comma], 76 e 113, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 4, commi 2 e 4, della legge 1° agosto 2002, n. 168 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale) [recte: art. 4, commi 2 e 4, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 (Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168], nella parte in cui consente al prefetto di individuare, mediante decreto, strade o singoli tratti di esse, per le quali è stabilita la non obbligatorietà della contestazione immediata prevista dall'art. 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

che il rimettente espone che il giudizio a quo ha ad oggetto l'opposizione ad un'ordinanza-ingiunzione relativa ad una sanzione pecuniaria inflitta per violazione dell'art. 148, comma 8, del d. lgs. n. 285 del 1992 e che nel proprio ricorso la parte privata ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione anche per la mancata contestazione immediata dell'infrazione;

che quest'ultima, tuttavia, è stata accertata mediante dispositivo di rilevazione a distanza su strada individuata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d. l. n. 121 del 2002, come strada nella quale non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati;

che il giudice a quo afferma che il combinato disposto del comma 2 dell'art. 4 del d. l. n. 121 del 2002 e del comma 4 del medesimo articolo (secondo il quale, in caso di utilizzazione di dispositivi o mezzi tecnici di rilevazione a distanza delle infrazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del d. lgs. n. 285 del 1992, non vi è l'obbligo di contestazione immediata previsto dal successivo art. 200) comporterebbe l'eliminazione del diritto del cittadino alla contestazione immediata;

che, a parere del rimettente, una simile previsione normativa si porrebbe in contrasto con: a) l'art. 76 Cost., per eccesso di delega legislativa, poiché gli artt. 1 e 2 della legge 22 marzo 2001, n. 85 (Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada) non conferivano delega all'emanazione di norme abolitrici di diritti soggettivi quali l'obbligo di contestazione immediata; b) l'art. 24, secondo comma, Cost., laddove questo prevede l'inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado (e dunque anche nella fase iniziale, corrispondente al momento della rilevazione dell'infrazione a mezzo apparecchiature elettroniche) del procedimento (tale dovendosi considerare qualsiasi fattispecie procedimentale che possa condurre ad un provvedimento sfavorevole per il destinatario); c) l'art. 113, secondo comma, Cost., perché le norme censurate condizionerebbero notevolmente e senza plausibile giustificazione la tutela giurisdizionale dei diritti contro gli atti della pubblica amministrazione, rendendoli di fatto inattaccabili, se non mediante un difficile adempimento probatorio limitato al corretto funzionamento delle apparecchiature di rilevamento; d) l'art. 3 Cost., perché le contravvenzioni elevate per violazione dei limiti di velocità previsti sulla medesima strada troverebbero «diverse soluzioni decisorie» a seconda che l'infrazione si sia verificata o meno nei tratti individuati dal prefetto ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d. l. n. 121 del 2002;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri che ha concluso chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

che, in particolare, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, l'asserito vizio di eccesso di delega legislativa sarebbe insussistente perché la legge n. 168 del 2002 non è attuativa della legge delega n. 85 del 2001; né sarebbe riscontrabile la violazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., perché già l'art. 200 del d. lgs. n. 285 del 1992 stabilisce che l'obbligo di contestazione immediata non sia assoluto, a quella contestazione dovendosi procedere solamente quando essa sia possibile; non sussisterebbe, inoltre, il contrasto con l'art. 113 Cost., avendo la stessa Corte costituzionale affermato, nella sentenza n. 27 del 2005, che la mancata previsione della contestazione immediata dell'infrazione punita con una misura amministrativa non integra di per sé una violazione del diritto di difesa; infine, occorrerebbe escludere la violazione dell'art. 3 Cost. perché l'assoggettamento a regimi diversi di tratti della medesima strada (alcuni soggetti all'obbligo della contestazione immediata, altri no) non è irragionevole ove si consideri che, lungo la stessa strada extraurbana, ben possono essere riscontrati tratti con caratteristiche tra loro diverse.

Considerato che il Giudice di pace di Isernia dubita, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 76 e 113, secondo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 2 e 4, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 (Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, nella parte in cui consente al prefetto di individuare, mediante decreto, strade o singoli tratti di esse sulle quali è possibile installare dispositivi di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142, 148 e 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), con conseguente esclusione dell'obbligatorietà della contestazione immediata prevista dall'art. 200 dello stesso d. lgs. n. 285 del 1992;

che la questione sollevata in riferimento all'art. 76 Cost. è manifestamente inammissibile perché il rimettente pone un problema di contrasto con i principi contenuti nella legge delegante in relazione, non al decreto delegato emanato in attuazione della delega stessa, bensì ad una norma successiva ed estranea al rapporto di delegazione legislativa;

che la questione sollevata in riferimento all'art. 24 Cost. è manifestamente infondata, avendo la Corte già affermato che l'omissione della contestazione immediata di un'infrazione punita con una misura amministrativa non integra di per sé una violazione del diritto di difesa (sentenza n. 27 del 2005);

che non è ravvisabile alcun contrasto con l'art. 113, secondo comma, Cost., poiché la norma impugnata non incide sulla possibilità per il cittadino di contestare la fondatezza dell'infrazione imputatagli dall'amministrazione e, inoltre, il cittadino ha anche la possibilità di eccepire in giudizio l'illegittimità del provvedimento prefettizio di individuazione del tratto di strada interessato come uno di quelli nei quali è possibile rilevare l'infrazione con dispositivi di controllo a distanza, eventualmente chiedendone la disapplicazione al giudice dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione, ove il prefetto abbia ecceduto dai limiti segnati dall'art. 4, comma 2, del  d. l. n. 121 del 2002;

che anche la questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. è manifestamente infondata, perché le diversità riscontrabili a proposito dell'obbligo della contestazione immediata dipendono dalle differenti condizioni che caratterizzano i vari tratti di strada.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 2 e 4, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 (Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Giudice di pace di Isernia con l'ordinanza in epigrafe;

2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 2 e 4, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 (Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 113, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Isernia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 2006


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