A proposito di:
Decreto del Prefetto di individuazione delle strade diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali ovvero di singoli tratti di esse sui quali è possibile utilizzare o installare i dispositivi o mezzi tecnici di controllo di cui all'art. 4 del D.L. 20/06/2002 n. 121 convertito con modificazioni dalla L. 01/08/2002 n. 168
Eravamo tutti così tesi ad aspettare dal Ministero dell'Interno una circolare direttiva per la corretta applicazione della disciplina della patente a punti dopo la recente pronuncia della Consulta, che questa circolare del 26 gennaio u.s. è passata quasi del tutto inosservata, sino ad oggi, anche per gli addetti ai lavori.
Francamente era attesa un po' da tutti se non altro per tentare di mettere un freno alle interpretazioni più disparate, e talvolta interessate, circa la possibilità di utilizzo dei dispositivi automatici per l'accertamento delle violazioni in relazione all'art. 201 del codice della strada ed in particolare del comma 1-bis , lettera f), ed 1-ter. Delle polemiche sorte sino ad oggi, specie tra gli utenti della strada, sull'utilizzo disinvolto di questi dispositivi, abbiamo già dato conto altrove. Vediamo ora se la circolare del Ministero sia utile a far definitiva chiarezza sulla materia...
Trascriviamo integralmente di seguito la Circolare del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 25/01/2005 n. 4/05 avente per oggetto: "Articolo 201, comma 1-ter, del codice della strada. Accertamento in modo automatico delle violazioni ai limiti di velocità."
Segue un commento della nostra redazione.
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale
e per gli Uffici Territoriali del Governo
Area III – Sistema Sanzionatorio Amministrativo
Prot. n. M/2413-12 Roma 26 Gennaio 2005
Ai Sigg. Prefetti
Al Sig. Commissario di Governo per la Provincia di Trento
Al Sig. Commissario di Governo per la Provincia di Bolzano
Al Sig. Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta
OGGETTO: articolo 201, comma 1-ter, del codice della strada. Accertamento in modo automatico delle violazioni al limiti di velocità.
Il decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito nella legge 1° Agosto 2003, n. 214, tra le modifiche introdotte al codice della strada, ha previsto la possibilità che, in deroga al principio generale di contestazione immediata delle violazioni amministrative, alcune infrazioni possano non solo essere notificate in tempi successivi, addirittura essere accertate in assenza dell'organo di polizia stradale, purché il rilevamento avvenga mediante utilizzo di apposite apparecchiature debitamente omologate.
La novella normativa, introdotta al comma 1-ter dell'art. 201 del codice della strada ha, tuttavia, dato luogo a numerose incertezze interpretative, in particolare in relazione alla necessità di ulteriore omologazione del dispositivi attualmente in uso per la rilevazione delle violazioni alle norme di comportamento indicate alle lettere b) e f) del comma 1-bis del citato articolo 201 .
In proposito, questo Dipartimento ha già espresso il proprio orientamento con circolare n. 51 del 25 Giugno s.a ., che si richiama integralmente.
In ogni caso, si ritiene di dover ribadire che gli accertamenti in automatico delle violazioni previste agli articoli 146, comma 3, 142, 148 e 176 cds sono correttamente effettuati solo qualora vengano eseguiti mediante apparecchiature che abbiano ottenuto una specifica omologazione per tale impiego .
Ne consegue che se i dispositivi di rilevamento attualmente in uso non hanno ottenuto la suddetta approvazione, possono essere utilizzati solo se gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale e nella loro disponibilità.
Della questione è stato interessato il competente Ufficio della Direzione generale per la Motorizzazione, Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e del trasporti, che ha convenuto sulla linea interpretativa di questo ufficio.
Inoltre, per quanto concerne le violazioni agli articoli 142, 148 e 176 cds, si ritiene opportuno precisare che gli accertamenti effettuati in deroga al principio di contestazione immediata ovvero in assenza degli organi di polizia stradale possono avvenire, mediante uso di apparecchiature debitamente omologate, solo sulle strade individuate all' articolo 4 del decreto legge 20 Giugno 2002 , n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e con le modalità ivi previste.
Vero è che la lettera f) del comma 1-bis “dell'articolo 201, così come formulata, facendo riferimento solo all'accertamento effettuato con i dispositivi di cui all' articolo 4 del decreto legge 20 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168…” sembrerebbe operare una tacita abrogazione, nelle parti non richiamate, del citato articolo 4 e di conseguenza consentirebbe il rilevamento, con le modalità prescritte, su ogni tipologia di strada.
Tuttavia questa impostazione non può essere assolutamente condivisa. Ciò in quanto è proprio nelle parti non richiamate dell'articolo 4, che si riterrebbero abrogate, che sono individuate le norme di comportament o la cui violazione può essere accertata e contestata con le modalità previste ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 201 del codice della strada.
Alla luce delle argomentazioni svolte, rimanendo in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legge 20 Giugno 2002, n. 121 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, il Prefetto conserva la competenza all'individuazione delle strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, ovvero di singoli tratti di esse, sui quali, utilizzando le apposite apparecchiature, si può procedere agli accertamenti con le modalità previste all'articolo 201, commi 1-bis e 1-ter del codice della strada.
Considerata la delicatezza delle questioni che investono rapporti con le amministrazioni locali, si richiama la particolare attenzione delle SS.LL. sull'esigenza di dare massima diffusione sul territorio delle indicazioni fornite con la presente nota.
IL DIRETTORE CENTRALE
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Art. 201 Cds - Notificazione delle violazioni
1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell'intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell'articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale e' validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall'interessato. Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione e' posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento.
1-bis . Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non e' necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:
a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo e' a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 Giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° Agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;
g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 Maggio 1997, n. 127. (*)
1-ter . Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non e' avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non e' necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate. (*)
... (omissis)
(*) Comma aggiunto dall'art. 4 DL 27/06/03, n. 151, successivamente convertito, con modificazioni, dalla L 1/8/2003, n. 214)
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Circolare Ministero dell'interno 25/6/2004 n. 51
Come è noto, l'articolo 201 del codice della strada, così come modificato dal decreto legge 27 Giungo 2003, n. 151, convertito nella legge 1° Agosto 2003, n. 214, ha previsto la possibilità che la violazione dell'articolo 146, comma 3, nell'ipotesi di attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa, sia accertata senza l'obbligo di contestazione immediata e anche in assenza dell'organo di polizia, qualora rilevata con apposite apparecchiature debitamente omologate.
Alla luce di tale modifica normativa, il competente ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha sottoposto a riesame le apparecchiature destinate alla rilevazione automatica. Accertata, quindi, la rispondenza dei dispositivi alle prescrizioni regolamentari e fissate le nuove modalità di utilizzo, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha proceduto - in data 18 marzo scorso - all'omologazione dei prototipi risultati idonei ovvero alla revoca della precedente autorizzazione.
In attesa del completamento delle suddette operazioni, alcuni organi di polizia hanno comunque proceduto agli accertamenti delle infrazioni previste dall'articolo 146, comma 3, c.d.s. secondo le modalità indicate dal citato articolo 201, comma 1 ter, del c.d.s..
Avverso tali accertamenti sono stati presentati numerosi ricorsi.
Alcune prefetture, considerata la delicatezza della questione, hanno chiesto l'avviso di questo Dipartimento.
Al riguardo, si ritiene che i verbali di accertamento della violazione prevista all'articolo 146, comma 3, del codice della strada effettuati, in modalità automatica (e cioè senza la presenza dell'organo accertatore), prima del 18 Marzo 2004, per i quali è stato presentato ricorso, siano da archiviare. Ciò In quanto le apparecchiature utilizzate non erano debitamente omologate.
L'articolo 45 del c.d.s. e l'articolo 192 del regolamento di attuazione prescrivono, infatti, che l'uso delle apparecchiature atte alla rilevazione automatica delle Infrazioni sia condizionato alla preventiva omologazione ed approvazione da parte dei competenti uffici tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne attestano la rispondenza alle prescrizioni stabilite nel regolamento e ne approvano Il prototipo. Inoltre l'utilizzazione deve avvenire osservando le specifiche modalità di impiego, determinate nel provvedimento di omologazione.
L'annullabilità dei verbali trova ulteriore conferma nella circostanza che i dispositivi in esame, prima del 18 marzo scorso, erano omologati solo per essere utilizzati come strumenti dl ausilio per l'organo accertatore, consentendo una più agevole identificazione dei trasgressori mediante chiara lettura e conseguente trascrizione delle targhe dei veicoli che erano serviti a commettere le violazioni.
Della questione è stato interessato il Gabinetto del Ministro nonché il competente ufficio del Dipartimento della pubblica sicurezza che hanno convenuto sulla linea interpretativa di questo ufficio, confortati in merito dal parere espresso dall'Avvocatura distrettuale di Brescia e dall'Avvocatura generale dello Stato.
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Legge 1/8/2002 n. 168 ( G.U. 6/8/2002 n. 183 )
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 Giugno 2002, n.121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale
Articolo 4
1. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'Interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 176 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo posso essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2. (2)
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati. La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle strade di cui al precedente periodo.
3. Nei casi indicati dal comma 1, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi è l'obbligo di contestazione immediata di cui all'articolo 200 del decreto legislativo 30 Aprile 1992, n. 285. (1)
(1) Articolo sostituito dall'allegato, L. 01/08/02, n. 168.
(2) Comma modificato dall'art. 7 DL 27/06/03, n. 151, successivamente convertito, con modificazioni, dalla L 1/8/2003, n. 214.
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Commento
di T. Santoro
Eravamo tutti così tesi ad aspettare dal Ministero dell'Interno una circolare direttiva per la corretta applicazione della disciplina della patente a punti dopo la recente pronuncia della Consulta, che questa circolare del 26 gennaio u.s. è passata quasi del tutto inosservata, sino ad oggi, anche per gli addetti ai lavori.
Francamente era attesa un po' da tutti se non altro per tentare di mettere un freno alle interpretazioni più disparate, e talvolta interessate, circa la possibilità di utilizzo dei dispositivi automatici per l'accertamento delle violazioni in relazione all'art. 201 del codice della strada ed in particolare del comma 1-bis , lettera f), ed 1-ter. Delle polemiche sorte sino ad oggi, specie tra gli utenti della strada, sull'utilizzo disinvolto di questi dispositivi, abbiamo già dato conto altrove. Vediamo ora se la circolare del Ministero sia utile a far definitiva chiarezza sulla materia.
Ritengo utile, ai fini dell'analisi, dividere la circolare in due parti.
La prima parte si riferisce esclusivamente alla novità' del comma 1-ter dell'art. 201 il quale statuisce che "Nei casi previsti alle lettere b) , f) e g) del comma 1-bis non e' necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate ":
"La novella normativa, introdotta al comma 1-ter dell'art. 201 del codice della strada ha, tuttavia, dato luogo a numerose incertezze interpretative, in particolare in relazione alla necessità di ulteriore omologazione dei dispositivi attualmente in uso per la rilevazione delle violazioni alle norme di comportamento indicate alle lettere b) e f) del comma 1-bis del citato articolo 201 ." "In proposito, questo Dipartimento ha già espresso il proprio orientamento con circolare n. 51 del 25 Giugno s.a., che si richiama integralmente."
"In ogni caso, si ritiene di dover ribadire che gli accertamenti in automatico delle violazioni previste agli articoli 146, comma 3, 142, 148 e 176 cds sono correttamente effettuati solo qualora vengano eseguiti mediante apparecchiature che abbiano ottenuto una specifica omologazione per tale impiego ."
Sin qui il Dipartimento del Ministero dell'Interno è categorico nel ribadire che, in relazione al comma 1-ter, per effettuare correttamente gli accertamenti delle violazioni agli articoli 146, 142, 148 e 176 senza la presenza di Agenti accertatori è necessario avvalersi di strumenti dotati di una omologazione specifica (debitamente omologati). Ed è qui utile ricordare come la prima di queste omologazioni, riferita al controllo elettronico della velocità, sia stata rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture solo in data 24 Dicembre 2004. Sono conseguentemente annullabili tutti quei verbali (relativi al superamento dei limiti massimi di velocità) scaturiti da "gabbiotti" ad hoc adattati per l'occorrenza ma privi della prescritta omologazione.
Nel leggere il decreto di omologazione del primo dispositivo 'promosso' ci si accorge come il Ministero delle Infrastrutture abbia fatto le cose in modo molto accurato per garantire che lo strumento al quale viene affidato l'accertamento della violazione e, dunque, la nostra patente e borsa, sia del tutto affidabile. Altro è utilizzare uno strumento tecnico come ausilio all'Agente accertatore, altro è delegargli in tutto tale funzione. Sono aumentate le prescrizioni tecniche e, per la prima volta, è stata introdotta, in sede di omologazione, la prescrizione della taratura periodica dello strumento (almeno annuale), quando in precedenza tale verifica era stata sempre negata agli utenti che ne facevano richiesta in sede di ricorso.
Dunque, ricapitolando, per quello che concerne gli accertamenti in automatico delle violazioni agli articoli:
146 , comma 3 [conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa];
142 [superamento dei limiti massimi di velocità];
148 [sorpasso];
176 [comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali];
cioè, senza la presenza di agenti , occorrono apparecchiature che abbiamo ottenuto una specifica omologazione per tale impiego (debitamente omologati).
Il citato Dipartimento del Ministero, infine, ci rassicura dichiarando che anche il competente Ufficio della Direzione generale per la Motorizzazione, Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e del trasporti, è assolutamente d'accordo con lui.
Seconda parte
Non contento di aver svolto sin qui un probo compito e di aver portato chiarezza su un poco trasparente aspetto del codice stradale, l'Ufficio ministeriale non intende però perdere l'occasione per gettare scompiglio e confusione su un altro aspetto del 201 sul quale alcuno aveva la minima preoccupazione.
E così prosegue nella circolare che stiamo esaminando:
"Inoltre, per quanto concerne le violazioni agli articoli 142, 148 e 176 cds, si ritiene opportuno precisare che gli accertamenti effettuati in deroga al principio di contestazione immediata ovvero in assenza degli organi di polizia stradale possono avvenire, mediante uso di apparecchiature debitamente omologate, solo sulle strade individuate all' articolo 4 del decreto legge 20 Giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° Agosto 2002, n. 168, e con le modalità ivi previste."
E già qui... cominciano a sorgere i primi dubbi di comprensione.
Tuttavia, il testo assume un significato più chiaro se solo si costruisce il periodo in maniera leggermente diversa:
"Inoltre, per quanto concerne le violazioni agli articoli 142, 148 e 176 cds, si ritiene opportuno precisare che gli accertamenti effettuati mediante uso di apparecchiature debitamente omologate in deroga al principio di contestazione immediata ovvero in assenza degli organi di polizia stradale possono avvenire solo sulle strade individuate all'articolo 4 del decreto legge 20 Giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° Agosto 2002, n. 168, e con le modalità ivi previste."
E' chiaro che l'espressione "debitamente omologate" si debba riferire a quei dispositivi per l'accertamento automatico citati nel comma 1-ter del 201: "qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate".
Ma anche nel primo periodo di questa stessa circolare vi è detto: "... purché il rilevamento avvenga mediante utilizzo di apposite apparecchiature debitamente omologate" riferendosi sempre ai dispositivi che consentono l'accertamento delle violazioni in assenza dell'organo di polizia stradale. Dunque, possiamo tradurre la circolare esplicativa in questo modo più semplice ed immediato:
Le violazioni agli artt. 142 (velocità), 148 (sorpasso) e 176 (comportamento in autostrada e strada extraurbana principale) rilevate in automatico (senza la presenza dell'Agente accertatore) possono essere accertate mediante i dispositivi dotati delle nuove omologazioni solo sulle strade dotate di decreto prefettizio e con le modalità prescritte.
Dunque, se siete in possesso di uno di questi strumenti dotati delle nuove, debite, omologazioni, potete usarlo solo sulle autostrade, strade extraurbane principali e sui tratti di strada individuati dal Prefetto.
Continuiamo la lettura della circolare...
"Vero è che la lettera f) del comma 1-bis "dell'articolo 201, così come formulata, facendo riferimento solo all'accertamento effettuato con i dispositivi di cui all' articolo 4 del decreto legge 20 2002, n. 121 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168…" sembrerebbe operare una tacita abrogazione, nelle parti non richiamate, del citato articolo 4 e di conseguenza consentirebbe il rilevamento, con le modalità prescritte, su ogni tipologia di strada. "Qui l'Ufficio evidentemente porta avanti una propria disputa con altre parti in causa. Certo che, per chi non ha avuto la fortuna di seguire da vicino la disputa rimane difficile comprendere a cosa si riferisca e perché nasca. Ci viene narrato che poiché la lettera f) del comma 1 bis fa riferimento solo ai dispositivi e non più alle strade, potrebbe nascere il dubbio che l'articolo 4 del D.L. 121 possa uscire menomato dal nuovo comma del 201, implicitamente da questo parzialmente abrogato".
"Tuttavia questa impostazione non può essere assolutamente condivisa. Ciò in quanto è proprio nelle parti non richiamate dell'articolo 4, che si riterrebbero abrogate, che sono individuate le norme di comportamento la cui violazione può essere accertata e contestata con le modalità previste ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 201 del codice della strada. Ma non si pensi neanche ad una tale eventualità poiché, ci conforta il Ministero, se così fosse gli accertamenti alle violazioni dell'articolo 176 non potrebbero essere più fatti poiché solo nell'articolo 4 del D.L. viene introdotta questa possibilità che, invece già esisteva per il sorpasso e la velocità".
"Alla luce delle argomentazioni svolte, rimanendo in vigore le disposizioni di cui all' articolo 4 del decreto legge 20 Giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° Agosto 2002, n. 168, il Prefetto conserva la competenza all'individuazione delle strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, ovvero di singoli tratti di esse, sui quali, utilizzando le apposite apparecchiature, si può procedere agli accertamenti con le modalità previste all'articolo 201, commi 1-bis e 1-ter del codice della strada. "Naturalmente per 1 bis, qui si riferisce alla lettera f).
E' proprio maldestro il tentativo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero di esplicare qualcosa che non aveva alcun bisogno di essere spiegato. Soprattutto quando già, di loro, alcune prefetture fanno fatica a comprendere fino in fondo le modalità di applicazione del complesso della norma in materia di mancata contestazione immediata delle violazioni.
Secondo alcune interpretazioni di solerti funzionari prefettizi non si potrebbe mai usare l'autovelox nei centri abitati senza effettuare la contestazione immediata nemmeno in presenza di un solo agente accertatore preposto al controllo o in presenza di altre cause impedenti. Questa interpretazione tanto penalizzante per la P.M. non l'avevamo riscontrata neanche ai tempi della famosa sentenza 4010. Secondo loro l'accertamento della violazione ai limiti di velocità in mancanza di contestazione immediata è legittima solo sulle strade individuate dal decreto prefettizio. Dunque niente autovelox nella stragrande maggioranza dei comuni italiani dove ci sono uno o due vigili in organico e il cui territorio è stato dimenticato dal decreto. Per non parlare poi del centro abitato dove in nessun caso, secondo loro, sarebbe possibile l'utilizzo dell'autovelox se sei da solo. Evviva!
Questa circolare, inoltre, vista da quegli stessi solerti funzionari, si presta ad interpretazioni superficiali che possono addirittura corroborare le loro tesi.
Speriamo che il Ministero allora faccia un'altra circolare dove si diano chiari e semplici risposte a questo quesito:
è possibile continuare ad usare il vecchio autovelox all'interno dei centri abitati o su tratti di strada non compresi nel decreto prefettizio laddove le modalità di organizzazione del servizio non consentano la contestazione immediata della violazione?
E' possibile avere una risposta semplice a questa domanda che ancora siamo qui a porci dopo 5 anni dalla sentenza della Suprema Corte 4010?
Vogliamo essere noi stessi a sollecitarla? Proviamoci. Inviamo questo quesito così com'è formulato al Ministero sollecitando una risposta. E se saremo in molti non si farà attendere.
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali del Governo
00184 Roma (RM) - Piazzale del Viminale, 1
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