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Regione Campania legifera in materia di Autovelox
La Regione Campania una volta nota per la finezza dei suoi dicitori e colti giuristi, oggi è più nota al pubblico nazionale ed internazionale per ignoranza, corruzione, sporcizia, violenza e malaffare. Sappiamo anche che il suo Parlamentino in ogni campo è sempre l’ultimo a legiferare quando è necessario e, spesso, incappa nei rigori europei per indolenza e incapacità…
Ora, i signori legislatori regionali si sono messi in testa, benché loro non richiesto e non essendone palesemente all’altezza, di fare una legge che migliorasse il già tanto maltrattato codice stradale. Incredibile, vero? Proprio loro che non sono mai stati in grado di rispettare neanche un semplice semaforo rosso (e se ne vantano), che del codice ne hanno fatto barzellette per gli sciocchi… (ricordate le maglietta con la cintura di sicurezza disegnata?) proprio loro si sono sentiti in dovere di migliorare il codice stradale con una bella legge ad hoc a valere su tutte le strade di loro proprietà.
Naturalmente la legge è tesa a “migliorare” a loro modo il codice: cioè impedendo l’utilizzo di fatto di uno strumento che è sempre stato tra i pochi veri spauracchi dell’autista indisciplinato in tutto il mondo: l’autovelox.
Ancora una volta devo qui richiamare la storiella ascoltata in tv secondo la quale in qualche paese del litorale sud pontino, pur avendo fatto la guerra alle mosche, avessero vinto le mosche! Qui siamo allo stesso paradosso: pur avendo fatto la guerra ai vizi micidiali degli automobilisti italiani, quale quello della eccessiva velocità in ogni occasione, hanno vinto questi ultimi impedendo, di fatto, l’utilizzo degli strumenti in ausilio alle forze di polizia stradale. Allora sì, invertendo i valori, ecco come si spiega come la Campania non potesse che essere la prima, ma a partire dal fondo!
Di seguito alcune chicche contenute nella Legge Regionale 10 del 22 luglio 2009 pubblicata nel BUR Campania n. 48 del 3 agosto 2009:
1. Ai fini del corretto utilizzo, gli apparecchi di misurazione della velocità, devono essere impiegati esclusivamente a scopo preventivo e per indurre una maggiore consapevolezza dell’uso dei mezzi di trasporto. Non è consentito l’uso repressivo di tali apparecchi.
Commento. Premesso che l’articolo 11 del C.d.S. indica tra i servizi di polizia stradale, indicandolo al primo posto, “la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;” ponendo le due funzioni sullo stesso piano, nello stesso punto a) del comma 1°, qualcuno sa spiegarmi come l’utilizzo di uno strumento di misurazione possa essere esclusivamente preventivo senza essere, allo stesso tempo, anche repressivo? Forse che in presenza di un accertamento di violazione lo strumento anziché fare una foto, all’automobilista, gli fa una ramanzina? Cos’è l’uso repressivo se non l’accertamento della violazione? Ne è che, in Campania, non è consentito l’uso stesso dello strumento. Forse un lapsus del legislatore che la dice lunga sulla sua competenza, sullo spirito che lo abbia mosso e sulla differenza che ci possa essere tra uno statista ed un politicante senza orizzonti.
Ce ne sono delle altre di tal guisa ma lascio a voi il piacere di scoprirle (come il divieto di palo…) e di riderci su. Io sono sin troppo amareggiato. Anche perché sono campano.
Cordiali saluti a tutti.
T. Santoro
Allegato: Legge regionale Campania Autovelox
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