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A proposito dei presunti difetti di omologazione del T-RED Kria
E’ bene innanzitutto chiarire che la materia delle omologazioni di dei mezzi tecnici per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni è regolata dall'art. 45 del codice stradale e dal 192 del suo regolamento di esecuzione. Secondo dette norme l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Min. Trasporti (ex LL.PP.) accerta la rispondenza e l'efficacia dell'oggetto di cui si chiede l'omologazione alle prescrizioni del regolamento e ne omologa il prototipo.
Questa introduzione tecnica si rende necessaria per dimostrare quanto sia priva di fondatezza l'affermazione secondo la quale sia stata richiesta (ed ottenuta), da parte della Soc. KRIA, una omologazione solo per una parte di uno strumento destinato a rilevare in automatico infrazioni al cds. Non sarebbe stato possibile, cioè, verificarne l'efficacia e la corrispondenza alle norme regolamentari. Una telecamera, infatti, potrebbe essere destinata a qualsiasi cosa mentre il decreto di omologazione parla esplicitamente di approvazione di un dispositivo documentatore di infrazioni commesse dai veicoli ad intersezioni regolate da semaforo quando lo stesso indica luce rossa.
Una descrizione completa e dettagliata, dunque, che deve essere stata necessariamente documentata, provata e verificata. Ma c'è di più! Lo strumento T-RED ha ottenuto una prima approvazione ministeriale (omologazione) in data 15/12/2005, successivamente, in data 6 giugno 2006, la Ditta costruttrice, la KRIA, ha chiesto ed ottenuto, il 20 luglio 2006, una seconda approvazione in seguito a una modifica apportata allo strumento sulla componente dell'illuminatore notturno IR che essendo stato ritenuto superfluo, veniva tolto dall'architettura dello strumento. Non una sola, dunque, bensì due passaggi ministeriali e due approvazioni con relativi decreti stanno a provare la legittimità e la completezza dello strumento di cui non si può senz'altro mettere in dubbio, a questo punto, la regolarità dell'omologazione.
E' dunque pacifico che le affermazioni della presunta omologazione di una parte soltanto dell'intero sistema e senza che ne sia stata anche verificata l'efficacia, i limiti e ogni altra possibile prescrizione, sono prive di fondamento perché contrarie ai fatti, alle norme ed ai regolamenti in base ai quali il ministero rilascia i relativi decreti.
Sulla effettiva funzionalità dell'impianto, poi, in numerosi casi, vi sono tanto di certificati di taratura rilasciati da centri SIT autorizzati (centri indipendenti di metrologia legale istituiti ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 273) che ne hanno verificata e certificata la perfetta funzionalità.
Dunque attenzione ai tranelli del tutto italiani. Una cosa è disquisire su una specifica componente hardware di cui si deve definire in sede legale la specifica funzione (chiamansi cavilli), altro è dire che gli automobilisti siano stati attirati in una trappola da parte di chicchessia e non abbiano effettivamente commesso le infrazioni ad essi contestate.
T. Santoro
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