GIUDICE DI PACE DI TARANTO 24/05/2007
E' valida la costituzione della p.a. a mezzo posta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 31.01.2007 la sig.ra P. M.G., in qualità di proprietaria dell'auto tgt. XXXXXXX, si opponeva al pagamento della sanzione di cui al verbale di contestazione per infrazione al Codice della Strada n. 32/Uff/2007 , e che in data 30.01.2007 la Provincia di Taranto - sezione di Vigilanza Ittico-Venatoria le aveva contestato per la violazione dell'art. 6 commi 4/d e 14 C.d.S., presuntivamente commessa in data 23.08.2006, in Taranto, S.P. n. 122 “ Litoranea Salentina ”, poiché il conducente di detta auto avrebbe lasciato il veicolo in area “non permessa” e la sua assenza ne aveva impedito la contestazione immediata.
La ricorrente eccepiva l'avvenuta estinzione del diritto alla contestazione della violazione al CDS per inosservanza del termine di legge di notifica ( 150 gg.) ex art. 201 CDS, per cui l'Ente opposto era decaduto dal diritto di esigere la somma richiesta a titolo di sanzione amministrativa.
Peraltro, aggiungeva la ricorrente, “ la circostanza che il verbale di contestazione non contenesse l'indicazione di motivi di ritardo ostativi all'identificazione del trasgressore, ne confermava l'inesistenza degli stessi.”
Disposta la comparizione delle parti, la Provincia di Taranto, faceva pervenire in data 13.03.2007, tramite il servizio postale la nota in data 06.03.2007 con allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 23 della legge n. 689/81 in uno alla nota in data 03.03.2007, nella quale controdeduceva puntualmente l'eccezione di nullità eccepita nell'atto della ricorrente.
La causa era istruita con il deposito da parte del ricorrente del verbale notificato e da parte della Provincia opposta con copia conforme del P.V. e copia della prova della avvenuta notificazione in data 30.01.2007, nonché copia delle disposizioni richiamate.
All'udienza del 24.05.2007 nessuno compariva, per cui la causa era decisa sulla scorta della documentazione acquisita agli atti, con lettura del dispositivo e con riserva di motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si rileva preliminarmente l'ammissibilità del presente ricorso, per essere stato depositato nei termini, pur in assenza del versamento della cauzione, attesa l'intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato in data 05-08.04.2004 con sentenza n. 114 l'incostituzionalità dell'art. 204 bis del vigente codice della strada nella parte in cui imponeva il deposito di una cauzione, indi, sia in diritto che nel merito l'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta.
In via preliminare, si deve confermare altresì la rituale costituzione della Provincia, anche con il solo invio della documentazione, in virtù di quanto stabilito dalla Corte Cost.le, con la sentenza in data 18/03/2004, dove è precisato: “ Va dichiarata l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 22 della L. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) nella parte in cui non consente l'utilizzo del servizio postale al fine del deposito del ricorso in opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione.” (Corte cost., 18/03/2004, n.98).
Da ciò si deduce che se il deposito del ricorso può avvenire tramite il servizio postale, anche la costituzione dell'Ente opposto può avvenire tramite lo stesso servizio postale, trattandosi di procedimento speciale disciplinato essenzialmente dagli articoli 22 e 23 della legge nr. 689 /81.
Si osserva, inoltre, che nel caso di assenza delle parti all'udienza di comparizione, non sono applicabili gli artt. 309 e 181 c.p.c., per cui la causa può essere decisa sulla base della documentazione agli atti, e ciò evidentemente perché le parti implicitamente hanno ritenuto che quanto depositato fosse sufficiente per la decisione.
Si esamina, pertanto, l'eccezione della ricorrente dell'avvenuta estinzione del diritto alla contestazione della violazione al CDS da parte della Provincia opposta per inosservanza del termine decadenziale di legge, riferito all'art. 201 CDS.
Prevede detto 1° comma:” Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento…”.
Aggiunge il 5° comma dello stesso articolo: “ L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto”.
La Provincia ha sostenuto la regolarità della notifica avvenuta nel termine di 150 gg. dall' identificazione del trasgressore ovvero della persona intestataria al PRA del veicolo.
Invero, questa tesi difensiva della Provincia è infondata.
A tal riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito: “ A seguito della dichiarazione di incostituzionalità del comma 1 dell'art. 201 del vigente codice della strada ( sentenza 17.6.1996 n. 198) nella parte in cui, in caso di identificazione del trasgressore successiva alla violazione, la norma stabiliva che il termine di 150 giorni per la notificazione della contestazione decorresse dall'avvenuta identificazione, anzicchè da quella in cui risultava dai pubblici registri l'intestazione del veicolo o le altre qualifiche del soggetto responsabile ( o comunque dalla data in cui la P.A. era posta in grado di Created by DPE, Copyright IRIS 2005 provvedere alla identificazione), l'identificazione del trasgressore non è più rimessa alla discrezionalità del!' Amministrazione, e non può più coincidere con la materiale redazione del verbale di accertamento, potendo, invece, decorrere da un momento successivo all' accertamento dei fatti nei soli casi in cui l'identificazione del trasgressore sia possibile esclusivamente a seguito dell'espletamento delle formalità di iscrizione o di annotazione del passaggio di proprietà”. (Cass. 20.3.1998 n° 2951).
La notifica nei 150 giorni previsti dall'art. 201 del CDS, è TERMINE PERENTORIO, posto quale adempimento amministrativo, che in questa fase non può essere considerato termine processuale. La Cassazione nella sentenza n. 13970 del 26.07.2004 si riferisce ai termini processuali ed esattamente detto Supremo Organo giudiziario ha precisato: ”…per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 2002 - dichiarativa della illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 del codice di procedura civile e dell'art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui prevede che la notificazione di atti a mezzo posta si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anzicchè a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - deve ritenersi operante nell'ordinamento vigente un principio generale secondo il quale, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale, almeno quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario che funge da tramite necessario del notificante nel relativo procedimento vincolato (v. per tutte Cass. 13 aprile 2004 n. 7018).”
Orbene, nella fattispecie che ci occupa, con l'opposto verbale è stata contestata una violazione presuntivamente commessa in data 23.08.2006 ed il verbale è stato notificato in data 30.01.2007 ovvero oltre il termine di legge di 150 giorni, per cui l'Ente opposto é decaduto dal diritto di esigere la somma richiesta a titolo di sanzione amministrativa, per indiscutibile superamento perentorio del termine di legge di ricezione del verbale da parte del presunto trasgressore nei previsti 150 giorni.
Da tutto quanto sopra consegue che il verbale impugnato, non può che essere annullato, per cui lo stesso non può produrre alcuna efficacia sanzionatoria.
Nulla viene deciso per le spese processuali, non richieste.
P.Q.M.
il giudice di pace di Taranto, dr. Martino Giacovelli, visto l'art. 23 della legge nr. 689/81, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla sig.ra P. M. G., depositata il 31.01.2007 avverso il verbale n. 32/uff/2006, notificato in data 30.01.2007 dalla Provincia di Taranto per l'importo di € 45,00, così decide:
1) Accoglie l'opposizione proposta dalla sig.ra P. M. G.;
2) di conseguenza annulla il verbale impugnato n. 32/Uff/2006;
3) nulla decide per le spese.
Così deciso a Taranto il 24 maggio 2007.
Il Giudice di Pace
(Dr. Martino Giacovelli)
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