Giudice di Pace Ancona 03/12/2003
Opposizione a sanzione amministrativa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data I7 luglio 2003 ...... ..... ... esponeva che in data 09/11/0I gli veniva notificato verbale n. ..... della Polizia Municipale di Numana, con cui gli si intimava il pagamento della somma di L. I42.920 (Euro 73,8I), per violazione del Codice della Strada. Tale somma veniva pagata in data 04/01/02 con bollettino postale. In data 2I/06/03 gli veniva notificata una ulteriore cartella di pagamento per la somma di Euro 85,34, con la motivazione del mancato versamento della somma di Euro 5,I6 per spese di compiuta giacenza presso l'Ufficio Postale. Proponeva quindi ricorso, formulando le conclusioni sopra indicate: A seguito di decreto di fissazione di udienza, si costituiva ritualmente il Comune di Numana che formulava le conclusioni dianzi indicate. Si costituiva altresí l'Ancona Tributi S.p.A. che depositava in Cancelleria comparsa di costituzione e risposta, in cui formulava le seguenti conclusioni: dichiarare la regolaritá della cartella esattoriale impugnata; dichiarare l'estraneitá della Concessionaria alle vicende cui é causa; accertare e dichiarare comunque che nessuna responsabilitá é configurabile in capo alla Concessionaria per i fatti cui é causa; in caso di accoglimento del ricorso, disporre comunque in ordine a quanto richiesto nei soli confronti del ricorrente e senza pregiudizio alcuno per eventuali pari iscrizioni a carico di altri e condannare in ogni caso la parte che risulterá soccombente al rimborso delle spese e competenze, che la Concessionaria dovrá sopportare perché obbligata alla partecipazione al giudizio.
Terminata l'istruzione le parti venivano invitate a precisare le conclusioni. Vi provvedevano illustrando le proprie posizioni. Il Giudice di Pace si ritirava in Camera di Consiglio e, quindi, pronunciava sentenza, mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istruttoria ha dato conferma ai fatti contestati al ricorrente. In particolare, l'art. 389 del Regolamento per l'esecuzione del C.d.S. e successive modifiche statuisce che il pagamento effettuato in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal Codice non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione dell'obbligazione (comma I°); che la somma versata é tenuta in acconto per la completa estinzione;che la somma da iscrivere a ruolo é pari alla differenza tra quella dovuta a norma dell'art. 203, del codice, e l'acconto fornito. Pertanto, alla luce di quanto statuito dall'art. 389 D.P.R. 16/12/ 92 n. 495 e successive modifiche, il ricorso appare infondato e va respinto. Il ricorrente dovrá provvedere a versare la somma dovuta come da cartella esattoriale notificatagli Tenuto conto della diligenza dimostrata dal ricorrente nel provvedere tempestivamente al pagamento della sanzione, sebbene versando un importo inferiore al dovuto, si ritiene di poter concedere la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il G. di P., rilevata la regolaritá della cartella esattoriale impugnata, respinge il ricorso in quanto infondato. Dispone la compensazione delle spese di giudizio eventualmente sostenute dalle parti.
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