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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 Giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1
1. Il decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 agosto 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Allegato: Testo della G.U. in formato .pdf (59kb)
Avvertenza:
Il decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 144 del 21 giugno 2002.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
———–
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 20 GIUGNO 2002, N. 121
L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"Art. 1. – 1. Le disposizioni degli articoli 2 e 8 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. All'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
"1-ter. Durante la marcia sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali è obbligatorio l'uso delle luci di posizione, delle luci della targa, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci d'ingombro".

4. L'articolo 12 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, è abrogato".
All'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "o dotati di auricolare" sono aggiunte le seguenti: "purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie".
L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
"Art. 3. – 1. Il comma 5 dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
"5. Qualora dall'accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2".

2. All'articolo 13, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, il capoverso 5 è sostituito dal seguente:
"5. Qualora dall'accertamento, eseguito a norma dei commi 4 e 4-bis, risulti un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), il conducente è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2".

3. All'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "o accompagnata da cane guida," sono inserite le seguenti: "o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordocieca,"".
L'articolo 4 è sostituito dal seguente: [nota di commento della redazione]
"Art. 4. – 1. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati. La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle strade di cui al precedente periodo.

3. Nei casi indicati dal comma 1, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi è l'obbligo di contestazione immediata di cui all'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".

Testo del decreto-legge
Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza
nella circolazione stradale
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la sicurezza nella circolazione stradale, in considerazione dell'ormai iniziato esodo estivo e dell'incremento considerevole dei veicoli su strade ed autostrade;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
1. Le disposizioni degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 2.
Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: "viva voce", sono inserite le seguenti: "o dotati di auricolare".
Articolo 3.
1. Al comma 5 dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, le parole: "tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dal regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l)".
Articolo 4.
Sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali, nonché sulle altre strade, individuate con apposito decreto dal prefetto, ai sensi del comma 2, gli organi di polizia stradale, di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo le direttive fornite dal Ministro dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono impiegare od installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento stabilite dall'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Il prefetto, sentiti gli organi locali di polizia stradale, e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade di cui al comma 1, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali e plano-altimetriche, di traffico o di altre cause per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati.
Articolo 5.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 giugno 2002.
CIAMPI
Berlusconi – Lunardi – Scajola – Castelli
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Nota a commento dell'articolo 4.
di Tranquillino Santoro:

Testo comprendente le modificazioni in sede di conversione
Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza
nella circolazione stradale
Articolo 1.
1. Le disposizioni degli articoli 2 e 8 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. All'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
"1-ter. Durante la marcia sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali è obbligatorio l'uso delle luci di posizione, delle luci della targa, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci d'ingombro".
4. L'articolo 12 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, è abrogato.
Articolo 2.
Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: "viva voce", sono inserite le seguenti: "o dotati di auricolare purchè il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie".
Articolo 3.
1. Il comma 5 dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
"5. Qualora dall'accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2".
2. All'articolo 13, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, il capoverso 5 è sostituito dal seguente:
"5. Qualora dall'accertamento, eseguito a norma dei commi 4 e 4-bis, risulti un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), il conducente è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2".
3. All'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "o accompagnata da cane guida," sono inserite le seguenti: "o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordocieca,".
Articolo 4.
Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati. La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle strade di cui al precedente periodo.
3. Nei casi indicati dal comma 1, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi è l'obbligo di contestazione immediata di cui all'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

La conversione del D.L. 20 giugno 2002 n.121 opportunamente chiarisce il senso un po' oscuro di quell'articolo 4 che già aveva dato adito ad interpretazioni che andavano nella direzione esattamente opposta a quello della ratio del decreto stesso. Infatti a fronte di un incipit dello stesso che recitava letteralmente: "Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la sicurezza nella circolazione stradale, in considerazione dell'ormai iniziato esodo estivo e dell'incremento considerevole dei veicoli su strade ed autostrade..." si è tentato di far passare la conclusione secondo la quale... il servizio degli autovelox sulle strade diverse dalle autostrade ed extraurbane principali... sarebbe sospeso sino a nuovo ordine! Che sciocchezza.
Ora chiaramente si evince tutta la portata della norma che si può in estrema sintesi riassumere così: non vi è l'obbligo della contestazione immediata sulle strade di cui all'art.2 CdS, c.2, lett.A, B e tratti di C e D, qualora si usino i nuovi dispositivi che consentono di rilevare a distanza e in modo accertabile anche successivamente le infrazioni al CdS relative alla velocità (142) ed al sorpasso (148).
I nuovi dispositivi che consentono il rilevamento a distanza della violazione devono rispondere a requisiti tecnici ben precisi. Che usino riprese fotografiche o video, devono consentire di poter ricostruire i fatti costituenti l'illecito anche in tempo successivo. Per esempio in sede di giudizio del merito. Vi sono già in Italia apparecchi che consentono tale procedimento e che già hanno ottenuto ad hoc la relativa omologazione. Il decreto approvato, infatti, prevede che in sede di omologazione ex art.45 c.6 Cds, tali strumenti debbano essere espressamente riconosciuti idonei all'utilizzo nei casi previsti al comma 1 dell'articolo 4 del decreto stesso.
Quello che salta immediatamente all'occhio del provvedimento legislativo è che l'utilizzo o la installazione degli strumenti che consentono il rilevamento a distanza è consentito, al momento, solo fuori dai centri abitati. La possibilità di utilizzo degli stessi è preclusa anche sulle strade di categoria E ed F di cui all'art.2 c.2 Cds.
Per queste strade, e per i tratti delle altre che rimangono esclusi dai provvedimenti del testo legislativo, valgono ancora le vecchie regole, con i vecchi strumenti (autovelox, velomatic, telelaser...) e la necessità della contestazione immediata... quando possibile. Ciò, tuttavia non esclude che sui tratti di strada extraurbana principale o le autostrade non possano essere usati anche i vecchi strumenti! Ma credo che in presenza di attrezzature che non godono delle caratteristiche tecniche qui previste, la presenza dell'Agente accertatore sia ancora e giustamente necessaria.
Della carenza del provvedimento in ambito cittadino si è accorto anche il Parlamento. In special modo il Senato si è ufficialmente espresso per una raccomandazione al Governo affinché si disponga per "dare la possibilità di utilizzare strumenti di controllo audiovisivi del traffico cittadino" (Seduta antimeridiana n. 225 del 30 luglio 2002) . Attendiamoci, dunque, ulteriori novità relative al campo di applicazione della norma.
Una ulteriore osservazione per il combinato dell'ultimo periodo del comma 3 dell'art.4 (Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) e il successivo comma 4 (Nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi è l'obbligo di contestazione immediata di cui all'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285). I nuovi dispositivi annunciati che consentono la ricostruzione ex post della violazione possono essere con o senza l'intervento dell'agente accertatore. Quello che necessita dell'intervento dell'agente è il Provida 2000 montato nell'auto (spesso c.d. civetta) della polizia. Ebbene per esso non è più necessaria la contestazione immediata così come per gli altri dispositivi che non necessitano dell'intervento umano purché rispondenti ai requisiti della ricostruzione ex post espressamente riconosciuti nel decreto di omologazione.
Il Decreto, in definitiva, aggiunge preziosi strumenti agli agenti della polizia stradale, chiarisce i campi di intervento e le limitazioni del provvedimento in modo coerente con quelle che erano i presupposti che ne hanno opportunamente consigliato l'adozione anticipata rispetto ai normali tempi della entrata in vigore del testo completo di revisione del nuovo codice della strada.


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